Art. 10. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Direttore amministrativo stabilisce e comunica alla Commissione giudicatrice il termine entro il quale deve concludersi la procedura concorsuale. Il Direttore amministrativo puo' prorogare, per comprovati ed eccezionali motivi, per una sola volta e per non piu' di tre mesi, il termine per la conclusione della procedura concorsuale. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine di cui al comma precedente, il Direttore amministrativo, con provvedimento motivato, sostituisce i componenti della commissione cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo termine per la conclusione dei lavori.