Art. 10.
    Entro   quindici   giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, il Direttore amministrativo stabilisce e
comunica alla Commissione giudicatrice il termine entro il quale deve
concludersi la procedura concorsuale.
    Il  Direttore  amministrativo  puo'  prorogare, per comprovati ed
eccezionali motivi, per una sola volta e per non piu' di tre mesi, il
termine per la conclusione della procedura concorsuale.
    Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi nel termine di cui
al  comma  precedente, il Direttore amministrativo, con provvedimento
motivato,  sostituisce  i  componenti  della  commissione  cui  siano
imputabili  le cause del ritardo, stabilendo contestualmente un nuovo
termine per la conclusione dei lavori.