Art. 11.
    Espletato  il  concorso,  la  commissione forma la corrispondente
graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del
punteggio  finale  costituito  dalla  somma dei voti conseguiti nelle
prove e nei titoli.
    Dette   graduatorie   di  merito  sono  approvate  dal  Direttore
amministrativo e conservano validita' per un periodo di 18 mesi dalla
data  della  loro  approvazione  ai  fini  della  copertura dei posti
divenuti  vacanti  per  rinuncia,  dimissioni  o  esito  negativo del
periodo  di prova. I relativi provvedimenti sono pubblicati nell'albo
e  nel  Bollettino  Ufficiale  dell'Universita' degli Studi di Pavia,
nonche'  inseriti nel suo sito Internet. Della avvenuta pubblicazione
e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
    Dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie decorre il
termine per le eventuali impugnative.