Art. 11. Espletato il concorso, la commissione forma la corrispondente graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale costituito dalla somma dei voti conseguiti nelle prove e nei titoli. Dette graduatorie di merito sono approvate dal Direttore amministrativo e conservano validita' per un periodo di 18 mesi dalla data della loro approvazione ai fini della copertura dei posti divenuti vacanti per rinuncia, dimissioni o esito negativo del periodo di prova. I relativi provvedimenti sono pubblicati nell'albo e nel Bollettino Ufficiale dell'Universita' degli Studi di Pavia, nonche' inseriti nel suo sito Internet. Della avvenuta pubblicazione e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie decorre il termine per le eventuali impugnative.