Art. 2.
    A  concorso  e'  ammesso  chi  si  trova  in  una  delle seguenti
condizioni soggettive alternative:
      a) dipendenti  di ruolo delle amministrazioni pubbliche, muniti
di  diploma  di  laurea,  ovvero  muniti  di  laurea (L) nelle classi
coerenti  per  le  professionalita'  da  selezionare  e  che  abbiano
compiuto   almeno   cinque  anni  di  servizio  svolti  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle qualifiche per le quali e' richiesto il
possesso  del diploma di laurea o di laurea (L) nelle classi coerenti
con  le  professionalita' da selezionare. Per coloro che sono entrati
nelle  predette qualifiche a seguito di corso-concorso, il periodo di
effettivo servizio e' ridotto a quattro anni;
      b) soggetti,  muniti  di  diploma  di  laurea  ovvero muniti di
laurea   (L)   nelle  classi  coerenti  con  le  professionalita'  da
selezionare,  in  possesso  della  qualifica  dirigenziale  in enti e
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1,  comma  2  del  decreto  legislativo n. 165 del 2001, di
effettivo servizio con almeno due anni nelle funzioni dirigenziali;
      c) soggetti muniti di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o
di  laurea  specialistica  (LS),  nonche' di uno dei seguenti titoli:
diploma  di  specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  altro titolo
post-universitario rilasciato da istituzioni universitarie italiane o
straniere;
      d) soggetti   muniti   di   diploma   di   laurea,   di  laurea
specialistica  (LS),  in  possesso  della  qualifica  di dirigente in
strutture  o  enti  privati,  con  almeno  cinque  anni  di effettivo
esercizio nelle funzioni dirigenziali.
    Tutti  gli  incarichi dirigenziali di cui ai precedenti punti a),
b),  c)  e d) devono essere stati conferiti con provvedimento formale
dell'organo  competente  in  base a quanto previsto dagli ordinamenti
dell'amministrazione o dell'ente al quale il candidato appartiene.
    Per  esercizio  di  funzioni  dirigenziali,  di cui ai precedenti
punti b) e d), si intende lo svolgimento di attivita' di direzione di
strutture    organizzative    complesse,    di   programmazione,   di
coordinamento e controllo delle attivita' degli uffici sottoposti, di
organizzazione  e  gestione  autonoma  del  personale e delle risorse
strumentali  ed economiche, di definizione di obiettivi e standard di
prestazione  e qualita' delle attivita' delle strutture sottordinate,
nell'ambito   di   finalita'  ed  obiettivi  generali  stabiliti  dai
dirigenti  di uffici dirigenziali di livello superiore o dagli Organi
di Governo dell'amministrazione di appartenenza del candidato.
    Le  circostanze  nelle  quali le funzioni di cui sopra sono state
esercitate devono essere documentate.
    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
requisiti  generali  previsti  dall'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487 del 1994, di seguito elencati:
      a) cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini gli
italiani  non  appartenenti  alla  Repubblica)  o cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea;
      b) godimento dei diritti politici.
    I  candidati  cittadini  degli  Stati  membri dell'Unione europea
devono  godere  dei  diritti  civili  e politici anche negli Stati di
appartenenza  o  di  provenienza  ed  avere adeguata conoscenza della
lingua italiana;
      c) idoneita' fisica all'impiego;
      d) avere ottemperato alle norme sul reclutamento militare;
      f) diploma  di  laurea  in  una  delle  seguenti discipline: in
Giurisprudenza,  in  scienze  politiche  ed in economia ovvero lauree
specialistiche equipollenti.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego statale, ai sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    Per  i  dipendenti  di pubbliche amministrazioni, regolarmente in
servizio alla data di scadenza del presente bando, si prescinde dalla
dichiarazione circa i requisiti di cui sopra.
    I  requisiti  prescritti  debbono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione  ai  concorsi;  i  candidati  sono  ammessi con riserva ai
concorsi.
    L'amministrazione    puo'   disporre   in   ogni   momento,   con
provvedimento  motivato,  l'esclusione  dai  concorsi per difetto dei
requisiti  di  ammissione  come  sopra  prescritti. L'amministrazione
garantisce  parita'  e  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.