Art. 4.
    La  commissione  sara' nominata dal Direttore amministrativo, che
stabilira'  il  termine  entro  il  quale  dovra' concludere i propri
lavori,  e  sara' composta da tre o cinque componenti, di cui uno con
funzioni  di  presidente,  esperti  nelle materie oggetto delle prove
concorsuali.  Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi
delle pari opportunita', tra soggetti di qualificazione ed esperienza
appropriate,  quali  professori e ricercatori universitari, dirigenti
pubblici  e privati, avvocati dello stato, ed esperti nella selezione
di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale.
    Le  funzioni  di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo
del  comparto  Universita'  di  categoria  non  inferiore  alla  D ed
appartenente all'area amministrativa/gestionale.
    Non possono far parte della commissione esaminatrice:
      a) i  componenti  degli  Organi  di  Governo  ed  il  Direttore
amministrativo dell'Universita' degli Studi di Pavia;
      b) coloro che ricoprono cariche politiche e/o sindacali;
      c) coloro  che  si trovano nelle situazioni di incompatibilita'
previste  ai  sensi  dell'art. 51  comma  1,  2, 3 e 5 c.p.c. e dalla
normativa vigente.
    Inoltre,   almeno   un   terzo  dei  posti  di  componente  delle
commissioni  di concorso e' riservato, salvo motivata impossibilita',
alle  donne, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    La commissione esaminatrice potra' essere integrata da componente
esperto  nella  lingua  straniera  prevista  dal  concorso nonche' da
esperti in apparecchiature ed applicazioni informatiche.