Art. 4. La commissione sara' nominata dal Direttore amministrativo, che stabilira' il termine entro il quale dovra' concludere i propri lavori, e sara' composta da tre o cinque componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle materie oggetto delle prove concorsuali. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunita', tra soggetti di qualificazione ed esperienza appropriate, quali professori e ricercatori universitari, dirigenti pubblici e privati, avvocati dello stato, ed esperti nella selezione di personale destinato a ricoprire uffici di livello dirigenziale. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente di ruolo del comparto Universita' di categoria non inferiore alla D ed appartenente all'area amministrativa/gestionale. Non possono far parte della commissione esaminatrice: a) i componenti degli Organi di Governo ed il Direttore amministrativo dell'Universita' degli Studi di Pavia; b) coloro che ricoprono cariche politiche e/o sindacali; c) coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilita' previste ai sensi dell'art. 51 comma 1, 2, 3 e 5 c.p.c. e dalla normativa vigente. Inoltre, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso e' riservato, salvo motivata impossibilita', alle donne, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La commissione esaminatrice potra' essere integrata da componente esperto nella lingua straniera prevista dal concorso nonche' da esperti in apparecchiature ed applicazioni informatiche.