Art. 7.
    Ai  titoli  non potra' essere attribuito un punteggio superiore a
30. I titoli valutabili ed i relativi punteggi sono i seguenti:
      a) titoli   di   studio:   diploma   di  laurea  richiesto  per
l'ammissione   al   concorso   ed   altri  titoli  quali  diploma  di
specializzazione,  dottorato  di ricerca, borse di studio presso enti
pubblici: fino ad un massimo di punti 6;
      b) pubblicazioni  e  lavori  originali  rilevanti ai fini delle
competenze richieste per i posti messi a concorso: fino ad un massimo
di punti 6;
      c) servizio   prestato   ed  incarichi  svolti  nell'ambito  di
rapporti  di lavoro subordinato presso Universita', soggetti pubblici
o privati: fino ad un massimo di punti 12;
      d) altri  titoli  quali  attivita'  didattica, partecipazione a
convegni  o  congressi  e  corsi  di  formazione  o  specializzazione
organizzati  da  pubbliche amministrazioni o enti privati: fino ad un
massimo di punti 6.
    Ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000   n. 445  il  possesso  dei  titoli  dovra'  essere  debitamente
comprovato  mediante  autocertificazione,  oppure  con i documenti in
originale  o  in  copia  conforme o in fotocopia con la dichiarazione
resa,  sotto  la  propria  responsabilita', che la stessa e' conforme
all'originale in suo possesso.
    In  caso d'autocertificazione, il candidato dovra' specificare in
modo   analitico   e  preciso  ogni  elemento  utile  al  fine  della
valutazione del titolo dichiarato in domanda.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni, o a documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo  straniero  redatta dalla competente rappresentanza consolare o
diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
    La  valutazione  dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e
prima  che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e verra'
resa  nota  agli  interessati  prima  dell'effettuazione  delle prove
orali.