Art. 12. Borse di studio e contributi Le borse di studio, il cui numero e' indicato negli allegati 1-19, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle Commissioni giudicatrici. L'importo lordo annuale della borsa di studio e' 10.561,54 Euro, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. La borsa di studio decorre dal 1° gennaio 2006. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato (anche per un solo anno), non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. La fruizione della borsa e' incompatibile con lavoro dipendente a tempo indeterminato e pieno, fatta salva la possibilita' che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni. Ulteriori incompatibilita' con la fruizione della borsa sono disciplinate dal Regolamento interno per il dottorato di ricerca, emanato con decreto rettorale n. 657 del 18 agosto 2004 e dalle disposizioni assunte dal Senato accademico con delibera del 29 luglio 2004 consultabili all'indirizzo internet: http://www.uniud.it/didattica/post laurea/dottorato/Informazioni ge nerali Alla data di pubblicazione del presente bando non sono previste a carico dei dottorandi tasse per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario che per l'anno accademico 2005/2006 ammonta a euro 100,00. L'Amministrazione universitaria si riserva comunque di adottare disposizioni diverse in merito.