Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limitazioni di eta' e cittadinanza (ad eccezione di quanto previsto all'art. 7), coloro che sono in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea magistrale (in precedenza denominata «specialistica»), indicati negli allegati 1-19, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. Qualora il titolo accademico conseguito all'estero non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana, il Collegio dei docenti del dottorato di ricerca, per il quale il candidato ha presentato domanda, deliberera' sull'equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al concorso del dottorato prescelto. In questo caso i candidati dovranno compilare la domanda di concorso, stamparla e spedirla, secondo la modalita' previste dall'art. 3, unitamente ai documenti utili a consentire al Collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza in parola e precisamente: il titolo tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane del paese al cui ordinamento appartenga l'istituzione che lo ha rilasciato e la relativa dichiarazione di valore. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguiranno la laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale (in precedenza denominata «specialistica») richieste entro la data fissata per la prima prova concorsuale del dottorato prescelto (vedere allegati 1-19). In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare alla commissione, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento del titolo o autocertificazione (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) il giorno dello svolgimento della prima prova. L'Universita' puo' escludere in ogni momento, con provvedimento motivato, chi risulti privo dei requisiti richiesti.