Art. 4.

Presentazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae

    I  titoli, per i concorsi che ne prevedono la valutazione (vedere
allegati  1-19), possono essere presentati in originale, in fotocopia
autenticata   o   mediante  autocertificazione  resa  secondo  quanto
stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice
copia   dichiarata   conforme  all'originale  mediante  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta'.
    Nelle   pubblicazioni   deve  risultare  l'anno  e  il  luogo  di
pubblicazione.  I  lavori  scientifici sono considerati pubblicazioni
nel  momento  in  cui  vengano  pubblicati sotto forma di volume o di
parte  di  un volume o di articolo di un periodico a stampa a cura di
un  editore  o stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del
candidato. Per lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti
o  che  siano diffusi per via elettronica o su altri supporti si deve
attestare l'avvenuto deposito del prescritto numero di copie su carta
presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell'art.
1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  n. 660/1945,  mediante
presentazione di idonea documentazione, oppure mediante dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  del candidato sotto la propria
responsabilita',  ai  sensi  dell'art.  47 del decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000.
    Con  le  stesse  modalita'  previste per le pubblicazioni possono
essere  prodotte  copie  di  titoli  di studio, di servizio, o atti o
documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione.
    Il curriculum vitae e il programma di ricerca, qualora richiesto,
devono essere presentati su carta semplice ed essere sottoscritti dal
candidato.
    La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni relative alle
procedure  di  selezione  avviene a mezzo di consegna «brevi manu» al
candidato  stesso  che ne abbia fatto richiesta o a persona da questi
appositamente    delegata,   trascorsi   centottanta   giorni   dalla
pubblicazione  del decreto di approvazione atti ed entro i successivi
trenta  giorni.  Le  pubblicazioni  presentate  in  originale  e  non
ritirate  entro  il  termine di trenta giorni sopra indicato verranno
conservate  presso  i Centri Interdipartimentali Bibliotecari al fine
di   fornire  un'ulteriore  fonte  di  accrescimento  del  patrimonio
librario   dell'Ateneo.  Tutta  la  rimanente  documentazione  verra'
eliminata secondo le disposizioni di legge.