Art. 4. Presentazione dei titoli, delle pubblicazioni e del curriculum vitae I titoli, per i concorsi che ne prevedono la valutazione (vedere allegati 1-19), possono essere presentati in originale, in fotocopia autenticata o mediante autocertificazione resa secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le pubblicazioni scientifiche possono essere prodotte in semplice copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. Nelle pubblicazioni deve risultare l'anno e il luogo di pubblicazione. I lavori scientifici sono considerati pubblicazioni nel momento in cui vengano pubblicati sotto forma di volume o di parte di un volume o di articolo di un periodico a stampa a cura di un editore o stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del candidato. Per lavori scientifici che non rispondano a tali requisiti o che siano diffusi per via elettronica o su altri supporti si deve attestare l'avvenuto deposito del prescritto numero di copie su carta presso la Prefettura e la Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale n. 660/1945, mediante presentazione di idonea documentazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. Con le stesse modalita' previste per le pubblicazioni possono essere prodotte copie di titoli di studio, di servizio, o atti o documenti rilasciati o conservati da una pubblica amministrazione. Il curriculum vitae e il programma di ricerca, qualora richiesto, devono essere presentati su carta semplice ed essere sottoscritti dal candidato. La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni relative alle procedure di selezione avviene a mezzo di consegna «brevi manu» al candidato stesso che ne abbia fatto richiesta o a persona da questi appositamente delegata, trascorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione atti ed entro i successivi trenta giorni. Le pubblicazioni presentate in originale e non ritirate entro il termine di trenta giorni sopra indicato verranno conservate presso i Centri Interdipartimentali Bibliotecari al fine di fornire un'ulteriore fonte di accrescimento del patrimonio librario dell'Ateneo. Tutta la rimanente documentazione verra' eliminata secondo le disposizioni di legge.