Art. 6. Esame di ammissione Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno secondo le modalita' e le date indicate negli allegati 1-19. I candidati non riceveranno alcuna convocazione a domicilio. Il punteggio finale, comprensivo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene espresso in centesimi (100/100). Alla valutazione dei titoli, qualora prevista, non potranno essere attribuiti piu' di 30 punti (30/100). Ciascuna commissione provvedera' prima dell'inizio delle prove d'esame all'individuazione dei criteri di valutazione e ponderazione dei titoli stessi. La valutazione dei titoli avviene dopo la prova scritta e prima della correzione degli elaborati. La valutazione dei titoli viene comunicata ai singoli candidati in sede di svolgimento della prova orale. Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle prove (scritte e orali) un punteggio complessivo uguale o superiore al 70% del punteggio massimo attribuibile a dette prove. Per i concorsi che prevedono prova scritta e prova orale, non verranno ammessi alla prova orale i candidati che nella prova scritta hanno riportato un punteggio che non permette di ottenere l'idoneita'. L'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale e' affisso all'albo del Dipartimento sede del dottorato. La graduatoria finale verra' predisposta sommando, per i soli candidati idonei, al punteggio delle prove il punteggio della valutazione dei titoli, qualora prevista. Le commissioni giudicatrici potranno prevedere prove diversificate nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula fortemente differenziati, fermo restando che la graduatoria finale sara' unica. Il candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale la buona conoscenza della/e lingua/e straniera/e indicata/e negli allegati 1-19. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno documento di riconoscimento.