Art. 7. Posti riservati per candidati residenti all'estero I candidati residenti all'estero potranno concorrere anche sulla base della sola valutazione dei titoli per i soli posti riservati, se previsti dal singolo dottorato di ricerca (vedere allegati 1-19). Limitazioni alla cittadinanza potranno essere poste solo laddove l'Ateneo ravvisi l'esigenza di consolidare rapporti gia' formalizzati con universita' e istituzioni di ricerca estere di elevata qualificazione. Tali candidati dovranno compilare la domanda di iscrizione al concorso, indicando le modalita' di selezione scelta, e allegare i titoli richiesti secondo la modalita' indicate all'art. 4. Il punteggio massimo attribuibile ai candidati viene espresso in centesimi. Non vengono considerati idonei i candidati con un punteggio inferiore a 70/100. Nel caso in cui i posti riservati non venissero assegnati, essi saranno aggiunti alla graduatoria ordinaria del dottorato in questione.