Art. 7.

         Posti riservati per candidati residenti all'estero

    I  candidati residenti all'estero potranno concorrere anche sulla
base della sola valutazione dei titoli per i soli posti riservati, se
previsti  dal  singolo  dottorato  di ricerca (vedere allegati 1-19).
Limitazioni  alla  cittadinanza  potranno  essere  poste solo laddove
l'Ateneo ravvisi l'esigenza di consolidare rapporti gia' formalizzati
con   universita'   e   istituzioni  di  ricerca  estere  di  elevata
qualificazione.
    Tali  candidati  dovranno  compilare  la domanda di iscrizione al
concorso,  indicando  le  modalita' di selezione scelta, e allegare i
titoli richiesti secondo la modalita' indicate all'art. 4.
    Il  punteggio massimo attribuibile ai candidati viene espresso in
centesimi.   Non  vengono  considerati  idonei  i  candidati  con  un
punteggio inferiore a 70/100.
    Nel  caso  in cui i posti riservati non venissero assegnati, essi
saranno   aggiunti   alla  graduatoria  ordinaria  del  dottorato  in
questione.