Art. 8. Ammissione in soprannumero Possono essere ammessi in soprannumero senza borsa di studio e nel numero massimo indicato agli allegati 1-19, qualora siano risultati idonei al termine delle prove concorsuali e non figurino tra i vincitori: gli assegnisti di ricerca di cui alla legge n. 449/1997, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni; i titolari di borsa di ricerca, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico-disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di borsa; i dipendenti pubblici. L'ammissione e' comunque subordinata al collocamento in aspettativa ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984; i cittadini residenti all'estero. L'ammissione in soprannumero dei cittadini residenti all'estero e' prevista per i soli candidati che hanno optato per le modalita' di selezione di cui all'art. 6.