Art. 12. Alla fine di ciascun anno gli iscritti ai corsi di dottorato avranno l'obbligo di presentare una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne curera' la conservazione e' che, previa valutazione della assiduita' e della operosita' dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al rettore l'esclusione ovvero il proseguimento del corso di dottorato di ricerca. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (tesi di dottorato) che puo' essere ripetuto una sola volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.