Art. 12.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  gli iscritti ai corsi di dottorato
avranno  l'obbligo  di  presentare  una  particolareggiata  relazione
sull'attivita'  e  le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne
curera'  la conservazione e' che, previa valutazione della assiduita'
e  della  operosita'  dimostrata dall'iscritto al corso, proporra' al
rettore  l'esclusione  ovvero il proseguimento del corso di dottorato
di ricerca.
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, subordinato alla presentazione di una
dissertazione  scritta  (tesi  di dottorato) che puo' essere ripetuto
una  sola  volta.  La tesi finale puo' essere redatta anche in lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.