Art. 13.
    La   commissione   giudicatrice  per  gli  esami  finali  per  il
conseguimento  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  e' nominata dal
rettore,  su  proposta  del  senato accademico, ed e' composta da tre
membri  scelti  tra  professori  e ricercatori universitari di ruolo,
specificatamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti alle aree
scientifiche  a  cui  si riferisce il corso. Almeno due membri devono
appartenere  ad  universita',  anche  straniere,  non partecipanti al
dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La
commissione  puo'  essere  integrata  da  non  piu'  di  due  esperti
appartenenti  a  strutture  pubbliche e private, anche straniere. Nel
caso  di  dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la
commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi.  Per  i  dottorati  per  i  quali  siano ipotizzabili diversi
settori  disciplinari  corrispondenti  a differenti curricula seguiti
dai  candidati,  il  senato accademico propone, per i dottorati per i
quali i coordinatori abbiano indicato sottosettori, piu' commissioni,
ognuna relativa ad un sottosettore.