Art. 13. La commissione giudicatrice per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e' nominata dal rettore, su proposta del senato accademico, ed e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere ad universita', anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. La commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti appartenenti a strutture pubbliche e private, anche straniere. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi stessi. Per i dottorati per i quali siano ipotizzabili diversi settori disciplinari corrispondenti a differenti curricula seguiti dai candidati, il senato accademico propone, per i dottorati per i quali i coordinatori abbiano indicato sottosettori, piu' commissioni, ognuna relativa ad un sottosettore.