Art. 2. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, senza limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che sono in possesso di diploma di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999 ovvero di laurea magistrale (gia' specialistica) ovvero di analogo titolo accademico conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca. I cittadini extracomunitari potranno essere ammessi, senza borsa di studio, al dottorato in soprannumero, nella misura della meta' del numero totale dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per eccesso, previa analisi del «Curriculum Vitae» da allegare alla domanda. La partecipazione al soprannumero al dottorato e' consentita a condizione che il candidato si impegni a rispettare il regolamento del dottorato per quanto riguarda la frequenza e i controlli periodici di attivita' richiesti dal collegio dei docenti.