Art. 2.
    Possono  presentare  domanda di partecipazione al concorso, senza
limiti  di  eta'  e  di  cittadinanza, coloro che sono in possesso di
diploma  di  laurea  conseguita secondo l'ordinamento previgente alla
riforma  di  cui  al  decreto  ministeriale 509/1999 ovvero di laurea
magistrale  (gia'  specialistica) ovvero di analogo titolo accademico
conseguito  all'estero,  riconosciuto idoneo dal collegio dei docenti
unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca.
    I  cittadini extracomunitari potranno essere ammessi, senza borsa
di studio, al dottorato in soprannumero, nella misura della meta' del
numero  totale dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per
eccesso,  previa  analisi  del  «Curriculum  Vitae»  da allegare alla
domanda. La partecipazione al soprannumero al dottorato e' consentita
a  condizione che il candidato si impegni a rispettare il regolamento
del  dottorato  per  quanto  riguarda  la  frequenza  e  i  controlli
periodici di attivita' richiesti dal collegio dei docenti.