Art. 9. I concorrenti che avranno superato le prove di concorso, avendo conseguito la votazione di almeno 40/60 in ciascuna di esse, dovranno presentare o far pervenire all'Amministrazione universitaria entro il termine di giorni quindici che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante: diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i comunitari, diploma che ha consentito la loro ammissione all'universita'; laurea conseguita con la relativa votazione ed indicazione della sede universitaria; dichiarazione di non iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento e, in caso affermativo, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato. I cittadini comunitari devono possedere i seguenti requisiti: 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; 2) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; c) i cittadini italiani e comunitari assegnatari di borsa di studio di cui al successivo art. 10 del presente bando dovranno inoltre produrre, previa richiesta da parte dell'Amministrazione universitaria, autocertificazione di reddito presunto complessivo relativo all'anno di godimento della borsa stessa; d) dichiarazione attestante lo svolgimento eventuale di attivita' lavorativa. Si fa presente che in tal caso la valutazione della compatibilita' dell'attivita' lavorativa svolta con l'assolvimento degli obblighi previsti dal dottorato e' demandata al collegio dei docenti.