Art. 2.
                     Requisiti per l'ammissione
    Per  l'ammissione  al concorso, di cui all'art. 1 e' richiesto il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  licenza  di  scuola  media  inferiore e
certificato attestante requisiti professionali specifici in relazione
alla tipologia dell'attivita' lavorativa. Per i titoli equipollenti i
candidati  dovranno  indicare  il provvedimento con il quale e' stata
riconosciuta   l'equipollenza.   Inoltre,   i   candidati  che  hanno
conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo
stesso   tradotto   e  autenticato  dalla  competente  rappresentanza
diplomatica  o  consolare italiana, indicando l'avvenuta equipollenza
del  proprio  titolo  di studio con quello italiano richiesto ai fini
dell'ammissione.
      b) cittadinanza  italiana  (ai  fini  del presente decreto sono
equiparati  ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica)  o  cittadinanza  di  uno  degli Stati membri dell'Unione
europea;
      c) di avere un eta' non inferiore ai diciotto anni;
      d) per  i  cittadini  dell'Unione  europea,  di  avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;
      e) essere  in  regola  con  le  norme  concernenti gli obblighi
militari;
      f) idoneita'   fisica  all'impiego  al  quale  il  concorso  si
riferisce.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  sottoporre  a visita
medica  di  controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
      g) non essere esclusi dall'elettorato politico attivo;
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione  per  persistente  ed  insufficiente
rendimento  e  non  essere stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale  ai  sensi  dell'art. 127,  lettera d), del testo unico degli
impiegati  civili  dello  Stato  approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica  10 gennaio  1957,  n. 3  e  per  aver  conseguito
l'impiego statale mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidita' non sanabile.
    I   concorrenti   sono   ammessi   al   concorso  con  riserva  e
l'Amministrazione   puo'   disporre   in   qualsiasi   momento,   con
provvedimento  motivato  dell'autorita'  competente, l'esclusione dal
concorso  per  difetto  dei  requisiti  prescritti.  I  requisiti per
l'ammissione  al  concorso  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda.