Art. 6.
                     Prove di esame e votazione
    Qualora  il  numero  delle  domande lo renda necessario, si fara'
ricorso    alla    preselezione   mediante   l'ausilio   di   sistemi
automatizzati.
    I  candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla
procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove
di  esame  muniti  della  ricevuta  attestante la presentazione della
domanda  di  partecipazione alla procedura concorsuale nonche' di uno
dei seguenti documenti di riconoscimento:
      a) tessera postale;
      b) porto d'armi;
      c) patente automobilistica;
      d) passaporto;
      e) carta di identita';
      f) tessera  di  riconoscimento  rilasciata  da enti pubblici ai
propri dipendenti.
    Le prove di esame consisteranno in una prova ed in un colloquio e
verranno individuate nell'ambito dei seguenti argomenti:
      prova  scritta:  potra'  prevedere  la  somministrazione  di un
questionario  a  risposta  chiusa  e/o  aperta  mediante  l'eventuale
utilizzo  di strumentazione informatica. La prova sara' finalizzata a
verificare   l'attitudine   del  candidato  a  svolgere  le  mansioni
richieste  dal  profilo  bandito,  la  conoscenza  della legislazione
universitaria e reti di trasmissione di dati, architetture hardware e
software,  applicativi  per  la  gestione  di  documenti elettronici,
architetture  per  l'organizzazione  del  flusso  di dati in ambienti
collaborativi;
      prova  orale:  materie  oggetto  delle  prove  scritte,  lingua
inglese, elementi di legislazione universitaria.
    A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino
ad un massimo di punti 30/30.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato  un  punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna delle prove
scritte.  La prova orale si intendera' superata se il candidato avra'
riportato una votazione di almeno 21/30.
    Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio
sono   pubbliche.   Al   termine   di  ogni  seduta,  la  commissione
giudicatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso
all'albo della sede di esame.