Art. 6. Prove di esame e votazione Qualora il numero delle domande lo renda necessario, si fara' ricorso alla preselezione mediante l'ausilio di sistemi automatizzati. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dalla procedura di selezione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove di esame muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nonche' di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) tessera postale; b) porto d'armi; c) patente automobilistica; d) passaporto; e) carta di identita'; f) tessera di riconoscimento rilasciata da enti pubblici ai propri dipendenti. Le prove di esame consisteranno in una prova ed in un colloquio e verranno individuate nell'ambito dei seguenti argomenti: prova scritta: potra' prevedere la somministrazione di un questionario a risposta chiusa e/o aperta mediante l'eventuale utilizzo di strumentazione informatica. La prova sara' finalizzata a verificare l'attitudine del candidato a svolgere le mansioni richieste dal profilo bandito, la conoscenza della legislazione universitaria e reti di trasmissione di dati, architetture hardware e software, applicativi per la gestione di documenti elettronici, architetture per l'organizzazione del flusso di dati in ambienti collaborativi; prova orale: materie oggetto delle prove scritte, lingua inglese, elementi di legislazione universitaria. A ciascuna delle prove d'esame sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 30/30. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle prove scritte. La prova orale si intendera' superata se il candidato avra' riportato una votazione di almeno 21/30. Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno. L'elenco verra' affisso all'albo della sede di esame.