Art. 9.
        Formazione e approvazione della graduatoria di merito
    Espletate   le  prove  del  concorso,  la  commissione  forma  la
graduatoria generale di merito.
    La  graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione,  costituita  dalla  somma  della media dei voti conseguiti
nelle  due  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella prova
orale;
    Verra'  dichiarato  vincitore,  nel  limite  del  posto  messo  a
concorso,   il  candidato  utilmente  collocatosi  nella  graduatoria
generale  di  merito,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle
preferenze previste dal presente articolo.
    La   graduatoria  del  vincitore  sara'  successivamente  affissa
all'Albo  dell'ufficio  del personale tecnico amministrativo. Di tale
affissione  sara'  data  comunicazione  mediante  pubblicazione nella
Gazzetta  Ufficiale, dalla cui data decorrono i termini per eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  di  merito  rimane  efficace  per  un termine di
ventiquattro   mesi   dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  sopraccitata  affissione per eventuali coperture di
posti  per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.