Art. 10. Nomina e periodo di prova Con la stipula del contratto individuale di lavoro subordinato, con rapporto di lavoro a tempo determinato, per la durata di un anno, e con regime di impegno orario a tempo pieno, il vincitore del concorso, che risultera' in possesso di tutti i requisiti prescritti, verra' inquadrato nella categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica e di elaborazione dati, con diritto al trattamento economico spettante ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Il rapporto di lavoro deve intendersi risolto nel caso di mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i predetti motivi, si riserva di prorogare il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Ai fini del computo di tale periodo, si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova, ciascuna delle parti puo', in qualsiasi momento, recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso, debitamente motivato, produce i suoi effetti dal momento dell'avvenuta notifica alla controparte. In caso di recesso, la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita' e gli emolumenti per le giornate di ferie maturate e non godute. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianita' dal giorno dell'assunzione.