Art. 8. Graduatoria di merito Espletate le prove del concorso, la commissione giudicatrice redige la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente delle votazioni complessive riportate da ciascun candidato, risultanti dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera' alla dichiarazione del vincitore del concorso. Ai fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto dei titoli di preferenza e/o di precedenza di cui all'art. 7 del presente bando. La graduatoria finale sara' affissa nell'albo ufficiale dell'Universita' degli studi del Sannio, presso la sede del rettorato, e sul sito internet di Ateneo, nonche' mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione della predetta graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative. Salva diversa disposizione legislativa successiva, la graduatoria resta efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data della predetta pubblicazione.