Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla  somma  dei  voti  riportati  nella prova scritta e nella prova
orale.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione del vincitore del concorso.
    Ai  fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli  di  preferenza  e/o  di precedenza di cui all'art. 7 del
presente bando.
    La   graduatoria   finale   sara'   affissa  nell'albo  ufficiale
dell'Universita'   degli   studi  del  Sannio,  presso  la  sede  del
rettorato,  e  sul  sito  internet di Ateneo, nonche' mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria, decorrono i termini per eventuali impugnative.
    Salva diversa disposizione legislativa successiva, la graduatoria
resta  efficace  per un termine di ventiquattro mesi dalla data della
predetta pubblicazione.