Art. 6. Presentazione e valutazione dei titoli Ai fini della valutazione dei titoli culturali la commissione giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti. Sulla base dei documenti prodotti dai candidati e dei criteri previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a quanto previsto dall'art. 8, 2° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, procedera' alla valutazione dei titoli, dopo l'espletamento della prova scritta, e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei punteggi di seguito specificati: 1) fino a 6 punti, per il possesso del titolo di studio, con riguardo al punteggio riportato; 2) fino a 6 punti, per la formazione certificata, valutata e pertinente; 3) fino a 8 punti, per il servizio prestato presso l'Universita' degli studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo determinato per la durata almeno pari o superiore ad un anno; 4) fino a 6 punti, per altre esperienze lavorative, sia di ruolo che non di ruolo nelle pubbliche amministrazioni; 5) fino a 2 punti, per il superamento di altri concorsi per la medesima categoria alla quale si concorre o per una categoria superiore; 6) fino a 2 punti, per titoli di studio superiori rispetto a quello previsto dal bando di concorso. La commissione e' tenuta a motivare l'eventuale mancata valutazione dei titoli prodotti dal candidato. La suddetta documentazione dovra' attestare il possesso dei predetti titoli, gia' indicati nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': in originale; in copia autenticata; in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'; mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento d'identita'.