Art. 6.

               Presentazione e valutazione dei titoli

    Ai  fini  della  valutazione  dei titoli culturali la commissione
giudicatrice ha a disposizione un punteggio massimo di 30 punti.
    Sulla  base  dei  documenti  prodotti dai candidati e dei criteri
previamente individuati, la commissione giudicatrice, conformemente a
quanto  previsto  dall'art. 8,  2°  comma, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, e successive modifiche ed
integrazioni,   procedera'   alla   valutazione   dei   titoli,  dopo
l'espletamento  della  prova  scritta,  e  prima  che si proceda alla
correzione  dei relativi elaborati, nell'ambito delle categorie e dei
punteggi di seguito specificati:
      1)  fino  a  6 punti, per il possesso del titolo di studio, con
riguardo al punteggio riportato;
      2)  fino  a  6 punti, per la formazione certificata, valutata e
pertinente;
      3)   fino   a   8   punti,  per  il  servizio  prestato  presso
l'Universita'  degli  studi del Sannio con rapporto di lavoro a tempo
determinato per la durata almeno pari o superiore ad un anno;
      4)  fino  a  6  punti,  per altre esperienze lavorative, sia di
ruolo che non di ruolo nelle pubbliche amministrazioni;
      5)  fino a 2 punti, per il superamento di altri concorsi per la
medesima  categoria  alla  quale  si  concorre  o  per  una categoria
superiore;
      6)  fino  a  2 punti, per titoli di studio superiori rispetto a
quello previsto dal bando di concorso.
    La   commissione   e'   tenuta  a  motivare  l'eventuale  mancata
valutazione dei titoli prodotti dal candidato.
    La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso dei
predetti  titoli,  gia'  indicati nella domanda e gia' posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso, e dovra' essere prodotta secondo una delle
seguenti modalita':
      in originale;
      in copia autenticata;
      in   fotocopia   con   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ex  articoli 19  e  47  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne
attesti  la  conformita'  all'originale,  resa  in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita';
      mediante    dichiarazione,    sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ex  art. 46  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica)  e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento d'identita'.