Art. 7.

                            Prove d'esame

    Le  prove  d'esame  consistono  in  una  prova  scritta  e  in un
colloquio.
    La  prova  scritta,  a  contenuto teorico-pratico, consistera' in
test a risposta multipla e vertera' sulle seguenti materie:
      1) elementi di legislazione universitaria;
      2) elementi di contabilita' di stato.
    Il  colloquio vertera' sulle materie oggetto della prova scritta,
nonche'  sullo  statuto,  sui  regolamenti  di  Ateneo  e su elementi
d'informatica e sara' diretto ad accertare la conoscenza della lingua
inglese.
    L'Amministrazione  valutera'  la  possibilita'  di effettuare una
prova  preselettiva  di accesso alla prova scritta, tramite una serie
di  test  psico-attitudinali  a risposta multipla, per la verifica di
competenze  trasversali  quali  la  capacita'  di problem-solving, la
comprensione verbale e le capacita' logico-matematiche.
    La durata della prova sara' determinata dalla commissione.
    I  candidati  stranieri  dovranno  svolgere  le  prove d'esame in
lingua italiana.
    I  candidati,  durante  l'espletamento  delle prove, non potranno
consultare  appunti,  manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque
specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - 4ª serie
speciale  -  del  giorno  13 dicembre 2005, verra' data comunicazione
della  sede,  del  giorno e dell'ora in cui avranno luogo l'eventuale
preselezione e la prova scritta del concorso suddetto.
    Nella  predetta  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie speciale - verra'
dato  avviso  di  ogni eventuale rinvio delle predette prove, di ogni
ulteriore  o  diversa  comunicazione  circa  le modalita' di notifica
delle prove stesse rispetto a quanto disposto nel presente articolo.
    Le  informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno valore
di notifica a tutti gli effetti.
    Pertanto,  i  candidati  che  non  abbiano ricevuto comunicazione
personale   dell'esclusione,  mediante  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  dalla  procedura  di  selezione,  dovranno presentarsi,
senza  alcun  ulteriore  preavviso,  nel giorno, nell'ora e nel luogo
indicato  nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione
costituisce rinuncia al concorso.
    Conseguono  l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano
riportato  nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o
equivalente.
    Ai   candidati  ammessi  a  sostenere  il  colloquio  sara'  data
comunicazione  almeno  venti  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'espletamento del colloquio.
    La  predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto
riportato nella prova scritta e del punteggio attribuito al candidato
in sede di valutazione dei titoli.
    Il  colloquio,  che  si  svolgera'  nel  rispetto delle modalita'
previste dall'art. 6, 4° e 5° comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato
ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le  prove d'esame i candidati
dovranno   essere   muniti   di   uno   dei   seguenti  documenti  di
riconoscimento:
      a)  fotografia  recente applicata su carta legale, con la firma
del candidato;
      b)  tessera  di  riconoscimento  personale,  se il candidato e'
pubblico dipendente;
      c)  tessera  postale  o  porto  d'armi  o  passaporto  o  carta
d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura.
    La  mancata  presentazione  alle prove d'esame, sara' considerata
come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.