Art. 7. Prove d'esame Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in un colloquio. La prova scritta, a contenuto teorico-pratico, consistera' in test a risposta multipla e vertera' sulle seguenti materie: 1) elementi di legislazione universitaria; 2) elementi di contabilita' di stato. Il colloquio vertera' sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' sullo statuto, sui regolamenti di Ateneo e su elementi d'informatica e sara' diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese. L'Amministrazione valutera' la possibilita' di effettuare una prova preselettiva di accesso alla prova scritta, tramite una serie di test psico-attitudinali a risposta multipla, per la verifica di competenze trasversali quali la capacita' di problem-solving, la comprensione verbale e le capacita' logico-matematiche. La durata della prova sara' determinata dalla commissione. I candidati stranieri dovranno svolgere le prove d'esame in lingua italiana. I candidati, durante l'espletamento delle prove, non potranno consultare appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie ma solo dizionari e testi di legge non commentati. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - del giorno 13 dicembre 2005, verra' data comunicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui avranno luogo l'eventuale preselezione e la prova scritta del concorso suddetto. Nella predetta Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - verra' dato avviso di ogni eventuale rinvio delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione circa le modalita' di notifica delle prove stesse rispetto a quanto disposto nel presente articolo. Le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione personale dell'esclusione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dalla procedura di selezione, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato nella predetta Gazzetta Ufficiale. La mancata presentazione costituisce rinuncia al concorso. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Ai candidati ammessi a sostenere il colloquio sara' data comunicazione almeno venti giorni prima di quello fissato per l'espletamento del colloquio. La predetta comunicazione conterra' anche l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e del punteggio attribuito al candidato in sede di valutazione dei titoli. Il colloquio, che si svolgera' nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 6, 4° e 5° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore ai 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma del candidato; b) tessera di riconoscimento personale, se il candidato e' pubblico dipendente; c) tessera postale o porto d'armi o passaporto o carta d'identita' o patente, solo se rilasciata dalla Prefettura. La mancata presentazione alle prove d'esame, sara' considerata come rinuncia al concorso, qualunque ne sia la causa.