Art. 15. Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza del corso i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno rilasciare, a seconda del proprio stato, una delle seguenti dichiarazioni: - se ufficiali di complemento o in ferma prefissata: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito. Nei loro confronti si provvedera' alla cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113; - se sottufficiali: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito. Nei loro confronti si provvedera' alla cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge 31 luglio 1954, n. 599; - se volontari in servizio permanente: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito. Nei loro confronti si provvedera' alla cancellazione dal ruolo di appartenenza, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; - se volontari in ferma breve o graduati di truppa: dichiarazione di rinuncia al grado rivestito e di proscioglimento dalla ferma volontaria contratta. 2. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ufficiale al corso di pilotaggio aereo. Gli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a guardiamarina, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di provenienza ed il periodo trascorso in Accademia navale sara' computato nell'anzianita' di grado.