Art. 15.
                     Disposizioni per i militari
    1.   All'atto   dell'ammissione   alla   frequenza  del  corso  i
concorrenti  gia'  alle armi e quelli richiamati dal congedo dovranno
rilasciare,   a   seconda  del  proprio  stato,  una  delle  seguenti
dichiarazioni:
      - se   ufficiali   di   complemento   o  in  ferma  prefissata:
dichiarazione  di  rinuncia al grado rivestito. Nei loro confronti si
provvedera'  alla  cancellazione  dal ruolo di appartenenza, ai sensi
dell'articolo 70 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
      - se   sottufficiali:   dichiarazione   di  rinuncia  al  grado
rivestito.  Nei  loro confronti si provvedera' alla cancellazione dal
ruolo  di  appartenenza, ai sensi dell'articolo 60, n. 3, della legge
31 luglio 1954, n. 599;
      - se   volontari   in  servizio  permanente:  dichiarazione  di
rinuncia  al  grado rivestito. Nei loro confronti si provvedera' alla
cancellazione  dal  ruolo  di appartenenza, ai sensi dell'articolo 30
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
      - se   volontari   in   ferma   breve  o  graduati  di  truppa:
dichiarazione  di  rinuncia  al  grado rivestito e di proscioglimento
dalla ferma volontaria contratta.
    2.  La  cancellazione  avra'  effetto dalla data di ammissione in
qualita'  di  allievo  ufficiale  al  corso  di pilotaggio aereo. Gli
allievi   provenienti   dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai
volontari  in servizio permanente, qualora non conseguano la nomina a
guardiamarina, saranno reintegrati nel grado, reiscritti nel ruolo di
provenienza  ed  il  periodo  trascorso  in  Accademia  navale  sara'
computato nell'anzianita' di grado.