Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i concorrenti che: a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) siano in possesso della cittadinanza italiana; c) godano dei diritti civili e politici; d) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore, a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare; e) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; f) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari, di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato; g) non siano stati dimessi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici; h) abbiano una statura non inferiore a mt 1,65 e non superiore a mt 1,90. i) per i soli concorrenti di sesso maschile: - non siano stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; - non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230; 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare, da accertarsi secondo le modalita' di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del presente decreto. 3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei vincitori, nonche' le nomine di cui al successivo articolo 14, comma 1, lettere b) e c), sono, inoltre, subordinate all'accertamento, anche successivo alla data di ammissione al corso di pilotaggio, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura. 4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo articolo 3. Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a guardiamarina di complemento.