Art. 2.
                     Requisiti di partecipazione
    1.   Al   concorso  di  cui  al  precedente  articolo  1  possono
partecipare i concorrenti che:
      a) abbiano  compiuto  il  diciassettesimo  anno  di  eta' e non
superato  il  ventitreesimo,  alla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      c) godano dei diritti civili e politici;
      d) abbiano,  se  minorenni,  il  consenso  dei  genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare;
      e) siano  in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi  universitari  oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  avente  durata  quadriennale  se  integrato dal corso
annuale  previsto per l'accesso all'Universita' dall'articolo 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al  concorso,  i  diplomi  di  istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti  all'estero,  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi delle
vigenti disposizioni, ai titoli di studio conseguiti in Italia.
    A  tal  fine  i  concorrenti dovranno presentare, unitamente alla
domanda   di   partecipazione   al  concorso,  una  dichiarazione  di
equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      f) non   siano   stati   destituiti,   dispensati   o  decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ne' siano stati
dimessi  d'autorita',  per  motivi disciplinari, di inattitudine alla
vita  militare  o  per  perdita permanente dei requisiti di idoneita'
fisica,  da  accademie,  scuole  o istituti di formazione delle Forze
armate o dei Corpi armati dello Stato;
      g) non  siano  stati  dimessi  da  corsi  per allievi ufficiali
piloti  o  navigatori  di una delle Forze armate o Corpi armati dello
Stato  perche'  giudicati  non idonei a proseguire i corsi stessi per
mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi
psico-fisici;
      h) abbiano  una statura non inferiore a mt 1,65 e non superiore
a mt 1,90.
      i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        -   non   siano   stati  riformati  alla  visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
        -  non siano stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230;
    2.   L'ammissione   ai   corsi   e'   subordinata   al   possesso
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale prescritta dalla normativa
in  vigore  per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali  piloti di complemento della Marina militare, da accertarsi
secondo  le  modalita'  di  cui ai successivi articoli 9, 10 e 11 del
presente decreto.
    3.  Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori,  nonche'  le  nomine  di  cui  al  successivo articolo 14,
comma 1,    lettere    b)    e   c),   sono,   inoltre,   subordinate
all'accertamento,  anche  successivo alla data di ammissione al corso
di  pilotaggio,  del  possesso  dei requisiti di moralita' e condotta
stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura.
    4.  I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2
e  3,  salvo  quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande  di  ammissione  al  concorso,  indicato al successivo
articolo 3. Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla
ammissione  al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a
guardiamarina di complemento.