Art. 5.
                     Spese di viaggio e licenza
    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dal precedente articolo 4, comma 1, sono a carico dei concorrenti.
    2.  I  concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della
licenza   straordinaria   per   esami,  limitatamente  ai  giorni  di
svolgimento  delle  prove  e  degli accertamenti di cui al precedente
articolo 4,   nonche'   al   tempo  strettamente  necessario  per  il
raggiungimento   della   sede  ove  si  svolgeranno  dette  prove  ed
accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.