Art. 5. Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 4, comma 1, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti che siano gia' alle armi potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al precedente articolo 4, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.