Art. 11.
    Qualora  la  data  per  il colloquio sia stabilita oltre sei mesi
dalla  sottoscrizione  dell'istanza  di  ammissione  agli  esami,  il
concorrente  che abbia superato il colloquio stesso dovra' presentare
o  far  pervenire  a  mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a
pena  di  decadenza,  entro  il termine perentorio di sessanta giorni
dalla  data  del  colloquio  all'Agenzia delle dogane - Area centrale
gestione  tributi  e  rapporto con gli utenti - Ufficio per i servizi
all'utente  e  per  i  traffici di confine, via Mario Carucci n. 71 -
00143  Roma,  una  dichiarazione sostitutiva, comprovante il possesso
dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a modificazione.
    L'Agenzia  delle  dogane  si  riserva la facolta' di procedere ad
idonei   controlli   sulla  veridicita'  di  tutte  le  dichiarazioni
sostitutive  rese  dal  candidato. Qualora in esito a detti controlli
sia  accertata  la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni,
il  dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le
sanzioni  penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.