Art. 11. Qualora la data per il colloquio sia stabilita oltre sei mesi dalla sottoscrizione dell'istanza di ammissione agli esami, il concorrente che abbia superato il colloquio stesso dovra' presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del colloquio all'Agenzia delle dogane - Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti - Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine, via Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma, una dichiarazione sostitutiva, comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualita' soggetti a modificazione. L'Agenzia delle dogane si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato. Qualora in esito a detti controlli sia accertata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dalla procedura concorsuale, ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.