Art. 5. Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) cognome, nome e codice fiscale; 2) data e luogo di nascita; 3) cittadinanza; 4) di essere iscritti negli elenchi o nei registri previsti dagli articoli 44 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, indicando la decorrenza dell'iscrizione e gli eventuali periodi di interruzione, ovvero di trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma, lettera a) della presente determinazione; 5) titolo di studio posseduto, specificando l'istituto presso il quale e' stato conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi nella condizione prevista dall'art. 3, secondo comma, della presente determinazione; 6) il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale al quale desiderano che siano inviate eventuali comunicazioni. La firma da apporre in calce alla domanda non e' soggetta ad autenticazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio indicato nella domanda di partecipazione, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici, ne' per mancata ricezione della domanda, ne' per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione della domanda, ne' per altre cause di necessita' o forza maggiore.