Art. 5.
    Nella  domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria
responsabilita':
      1) cognome, nome e codice fiscale;
      2) data e luogo di nascita;
      3) cittadinanza;
      4)  di  essere  iscritti  negli elenchi o nei registri previsti
dagli  articoli 44  e  46  del  testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  23 gennaio  1973,  n. 43, indicando la
decorrenza  dell'iscrizione  e gli eventuali periodi di interruzione,
ovvero  di  trovarsi nella condizione di cui all'art. 3, primo comma,
lettera a) della presente determinazione;
      5)  titolo  di studio posseduto, specificando l'istituto presso
il  quale  e'  stato  conseguito ed in quale data, ovvero di trovarsi
nella  condizione prevista dall'art. 3, secondo comma, della presente
determinazione;
      6)  il proprio domicilio o recapito, con esatta indicazione del
numero  di codice di avviamento postale al quale desiderano che siano
inviate eventuali comunicazioni.
    La  firma  da  apporre  in  calce alla domanda non e' soggetta ad
autenticazione.
    L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  ed alcun
onere  per  la  mancata  possibilita'  di  invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato
o  da  mancata  o tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio
indicato  nella domanda di partecipazione, ne' per eventuali disguidi
postali  o  telegrafici, ne' per mancata ricezione della domanda, ne'
per   mancata   restituzione   dell'avviso   di   ricevimento   della
raccomandata  di  spedizione  della  domanda,  ne' per altre cause di
necessita' o forza maggiore.