Art. 6.

           Titoli valutabili e modalita' di certificazione

    Alla  domanda  dovranno  essere allegati i titoli che i candidati
intendono presentare per la valutazione.
    Il   candidato   deve  produrre  i  titoli  di  cui  richiede  la
valutazione, secondo una delle modalita' di seguito indicate:
      1) in originale;
      2) in copia autenticata;
      3)  in  fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta' ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazione,
che  ne  attesti  la  conformita' all'originale. La dichiarazione del
candidato  dovra'  essere  resa  in  conformita' allo schema allegato
(allegato  n. 2)  sottoscritta e presentata unitamente alla copia del
documento,  ovvero  resa in calce alla fotocopia del documento stesso
di cui si attesta la conformita' all'originale.
    Con  particolare  riferimento  alle pubblicazioni scientifiche si
precisa  che  le  stesse,  pena  la  non valutazione, dovranno essere
necessariamente   presentate  con  una  delle  modalita'  di  cui  ai
precedenti punti 1, 2 e 3;
      4)  mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di
atto  di  notorieta'  sottoscritta  dall'interessato  ai  sensi degli
articoli 46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n
445/2000  in  conformita'  allo schema allegato (allegato n. 3) dalla
quale si evinca altresi' laddove si tratti di incarichi professionali
o  altre attivita', l'organo che ha conferito formalmente l'incarico,
la  durata  e  la  natura  dello  stesso, che sia stato conferito con
formale  provvedimento e che lo stesso sia stato portato regolarmente
a compimento.
    La  modalita'  di certificazione di cui al precedente punto 4 non
puo' essere utilizzata per le pubblicazioni scientifiche.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazioni e/o di atto di
notorieta'  dovranno  sempre  essere  presentate  unitamente  a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identita'.
    Resta  salva  la  facolta'  per  l'amministrazione  di  procedere
all'accertamento della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni  o  di atti di notorieta' rese dai candidati, ai sensi
della  normativa  suindicata.  Pertanto,  il candidato dovra' fornire
tutti  gli  elementi  necessari per consentire all'amministrazione di
effettuare le opportune verifiche.
    In  caso di dichiarazioni incomplete, la commissione esaminatrice
ha facolta' di richiedere integrazioni o chiarimenti al candidato, al
fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato.
    Si  fa  presente,  altresi', che le dichiarazioni mendaci e false
sono  punibili  ai  sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
    Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore
a  10/30  cosi'  come  specificato nella tabella allegata al presente
bando di concorso (allegato n. 4).
    Nella predetta tabella allegata al presente bando sono indicati i
titoli valutabili.
    La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata dalla commissione
giudicatrice  dopo  le  prove  scritte  e  prima  di  procedere  alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  della  valutazione dei titoli sara' reso noto agli
interessati  mediante  comunicazione  scritta,  a  mezzo raccomandata
a.r., prima dell'effettuazione della prova orale.