Art. 6. Titoli valutabili e modalita' di certificazione Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono presentare per la valutazione. Il candidato deve produrre i titoli di cui richiede la valutazione, secondo una delle modalita' di seguito indicate: 1) in originale; 2) in copia autenticata; 3) in fotocopia rendendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, e successive modifiche ed integrazione, che ne attesti la conformita' all'originale. La dichiarazione del candidato dovra' essere resa in conformita' allo schema allegato (allegato n. 2) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento, ovvero resa in calce alla fotocopia del documento stesso di cui si attesta la conformita' all'originale. Con particolare riferimento alle pubblicazioni scientifiche si precisa che le stesse, pena la non valutazione, dovranno essere necessariamente presentate con una delle modalita' di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3; 4) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorieta' sottoscritta dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n 445/2000 in conformita' allo schema allegato (allegato n. 3) dalla quale si evinca altresi' laddove si tratti di incarichi professionali o altre attivita', l'organo che ha conferito formalmente l'incarico, la durata e la natura dello stesso, che sia stato conferito con formale provvedimento e che lo stesso sia stato portato regolarmente a compimento. La modalita' di certificazione di cui al precedente punto 4 non puo' essere utilizzata per le pubblicazioni scientifiche. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorieta' dovranno sempre essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita'. Resta salva la facolta' per l'amministrazione di procedere all'accertamento della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorieta' rese dai candidati, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovra' fornire tutti gli elementi necessari per consentire all'amministrazione di effettuare le opportune verifiche. In caso di dichiarazioni incomplete, la commissione esaminatrice ha facolta' di richiedere integrazioni o chiarimenti al candidato, al fine di ammettere a valutazione il titolo autocertificato. Si fa presente, altresi', che le dichiarazioni mendaci e false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ai titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 10/30 cosi' come specificato nella tabella allegata al presente bando di concorso (allegato n. 4). Nella predetta tabella allegata al presente bando sono indicati i titoli valutabili. La valutazione dei titoli sara' effettuata dalla commissione giudicatrice dopo le prove scritte e prima di procedere alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto agli interessati mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata a.r., prima dell'effettuazione della prova orale.