Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Al  concorso  di cui al precedente art. 1 possono partecipare
concorrenti  di sesso sia maschile che femminile. I concorrenti, alla
data  di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato
al successivo art. 3, comma 1, devono:
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
      b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'.
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
      c) essere   in   possesso   di   una   delle   seguenti  lauree
specialistiche   e   diplomi   di  abilitazione  all'esercizio  della
professione:
      - laurea  specialistica in psicologia e diploma di abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo;
      - laurea   specialistica   in   odontoiatria   e   diploma   di
abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra.
    Saranno   considerati  validi  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
all'estero,   sempreche'   gli   stessi  risultino  riconosciuti  dal
competente   Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  equipollenti  a  quelli  prescritti per la partecipazione al
concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno  cura  di allegare alla domanda di partecipazione la relativa
attestazione di equipollenza;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento
volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o
delle  Forze  di  polizia  dello  Stato  per motivi disciplinari o di
inattitudine   alla  vita  militare  o  per  perdita  permanente  dei
requisiti di idoneita' fisica;
      f) non  essere  stati collocati in congedo a seguito di riforma
nel  corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia;
      g) non  essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero
ammessi  a  prestare  «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230 (solo se di sesso maschile).
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso applicativo sono subordinati:
      - al  possesso  della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente dei
ruoli   speciali   della  Marina,  da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10;
      - all'accertamento,  anche  successivo  alla  nomina,  ai sensi
dell'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertare   d'ufficio   con   le  modalita'  previste  dalla  vigente
normativa.
    3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui ai precedenti
comma  1,  ad  eccezione  di quello di cui alla lettera b), comma 2 e
comma  3, devono essere mantenuti sino al conferimento della nomina a
Guardiamarina  in servizio permanente e per tutta la durata del corso
applicativo.