Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare concorrenti di sesso sia maschile che femminile. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3, comma 1, devono: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso di una delle seguenti lauree specialistiche e diplomi di abilitazione all'esercizio della professione: - laurea specialistica in psicologia e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; - laurea specialistica in odontoiatria e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra. Saranno considerati validi i diplomi di laurea conseguiti all'estero, sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal competente Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca equipollenti a quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione la relativa attestazione di equipollenza; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario in accademie o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; f) non essere stati collocati in congedo a seguito di riforma nel corso di precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia; g) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se di sesso maschile). 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: - al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 8, 9 e 10; - all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione al concorso di cui ai precedenti comma 1, ad eccezione di quello di cui alla lettera b), comma 2 e comma 3, devono essere mantenuti sino al conferimento della nomina a Guardiamarina in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.