Art. 4.

                      Svolgimento del concorso

    1. Lo svolgimento del concorso prevede:
      a) due  prove  scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
      b) valutazione dei titoli;
      c) accertamenti psico-fisici e attitudinali;
      d) prove di efficienza fisica;
      e) prova orale;
      f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3.  A  mente  dell'art. 3,  comma  3,  del  decreto  ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma  2,  del  citato  decreto  ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
con  il  decreto  dirigenziale  di cui al successivo art. 12, comma 2
(presumibilmente  entro  la  fine  di luglio  2006),  dovranno essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.