Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) la  Commissione  esaminatrice per la valutazione dei titoli,
per  le  prove  scritte, per le prove orali e per la formazione della
graduatoria generale di merito;
      b) la Commissione per gli accertamenti psico-fisici;
      c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per l'accertamento attitudinale;
      e) la Commissione per le prove di efficienza fisica.
    2.  La  Commissione  esaminatrice,  di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
      - un  ufficiale  di  grado  non inferiore a Contrammiraglio del
Corpo sanitario militare marittimo in servizio o in ausiliaria da non
oltre tre anni, Presidente;
      - due ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo di grado
non  inferiore  a  Capitano di Fregata in servizio o in ausiliaria da
non  oltre  3  anni,  uno  specialista  in  odontostomatologia ed uno
specialista in psichiatria, membri;
      - un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      - un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Sottotenente  di
Vascello  ovvero  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della
difesa appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto
di voto.
    3.  La  Commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
      - un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
      - due   ufficiali   superiori   del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      - un  ufficiale  di  grado non inferiore a Capitano di Vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, Presidente;
      - due   ufficiali   superiori   del  Corpo  sanitario  militare
marittimo, membri.
    Gli  ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare marittimo facenti
parte  di  detta  Commissione  dovranno  essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della Commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
    5.  La  Commissione  per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da:
      - un  ufficiale  di grado non inferiore a Capitano di Vascello,
Presidente;
      - due ufficiali della Marina, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti  periti  selettori  della  Forza  armata  ovvero di psicologi
esterni.
    6.  La  Commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
      - un  ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, Presidente;
      - due   ufficiali   in  servizio,  di  grado  non  inferiore  a
Sottotenente di Vascello, membri, dei quali il meno anziano svolgera'
le funzioni di Segretario.
    Detta  Commissione  si  avvarra'  del  supporto  di Ufficiali e/o
Sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza Armata.