Art. 8.

                Titoli di preferenza e di precedenza

    Hanno  diritto  alla  preferenza,  a parita' di merito, in ordine
decrescente,  coloro  i quali appartengono ad una delle sottoelencate
categorie:
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4)  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7)  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9)  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12)  i  figli  di  mutilati e invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
      13)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15)  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16)   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17)  coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18)  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi e i mutilati civili;
      20)  i  militari  volontari  delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      1)  dal  numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      2)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche.
    Ai  sensi dell'art. 3, settimo comma, della legge 15 maggio 1997,
n. 127,  come  modificato  dall'art. 2  della  legge  16 giugno 1998,
n. 191,  se  due  o  piu'  candidati  ottengono,  a conclusione delle
operazioni  di  valutazione  dei  titoli  e  delle prove di esame, lo
stesso punteggio, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.
    I  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti alla data di
scadenza  del  termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
    L'omissione   nella   domanda  delle  dichiarazioni  relative  al
possesso    dei    suindicati    titoli   di   preferenza,   comporta
l'inapplicabilita'  dei  benefici  conseguenti al possesso del titolo
stesso.
    I  candidati  che  avranno  superato  il  colloquio  dovranno far
pervenire,  i documenti attestanti i titoli di preferenza, di propria
iniziativa,  al Direttore amministrativo dell'Universita' degli studi
del    Sannio    -    Ripartizione    I,    Ufficio   del   personale
tecnico-amministrativo,  Piazza  Guerrazzi,  n. 1  - 82100 Benevento,
entro  il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno sostenuto il colloquio, pena la
mancata  applicazione  del  relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
    La  suddetta  documentazione  dovra'  attestare  il  possesso dei
predetti  titoli  di  precedenza  o  preferenza,  gia' indicati nella
domanda  e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la  presentazione  della  domanda di ammissione al concorso, e dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
      in originale;
      in copia autenticata;
      in   fotocopia   con   dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di
notorieta',  ex  articoli 19  e  47  del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, che ne
attesti  la  conformita'  all'originale,  resa  in calce al documento
ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata
del proprio documento d'identita';
      mediante    dichiarazione,    sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva  di  certificazione  (ex  art. 46  del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica)  e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del  citato  decreto  del Presidente  della  Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non autenticata del
proprio documento d'identita'.