Art. 9.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le  prove  del  concorso,  la commissione giudicatrice
redige  la  graduatoria  di merito secondo l'ordine decrescente delle
votazioni  complessive  riportate  da  ciascun  candidato, risultanti
dalla  somma  dei  voti riportati nella valutazione dei titoli, nella
prova scritta e nel colloquio.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti del concorso, nonche' la graduatoria finale e si procedera'
alla dichiarazione dei vincitori del concorso.
    Ai  fini della redazione della graduatoria finale si terra' conto
dei  titoli  di  preferenza  e/o  di precedenza di cui all'art. 8 del
presente bando.
    La   graduatoria   finale   sara'   affissa  nell'Albo  ufficiale
dell'Universita'   degli   studi  del  Sannio,  presso  la  sede  del
rettorato,  e  sul  sito  internet di Ateneo, nonche' mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
    Dal  giorno  successivo  a quello di pubblicazione della predetta
graduatoria   nella  Gazzetta  Ufficiale,  decorrono  i  termini  per
eventuali impugnative.
    Salva  diversa  disposizione  legislativa,  la  graduatoria resta
efficace  per  un  termine  di  ventiquattro  mesi  dalla  data della
predetta   pubblicazione  per  l'eventuale  copertura  di  posti  che
dovessero risultare vacanti o rendersi successivamente disponibili.