IL DIRIGENTE

    Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro,
l'autonomia delle universita';
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed   integrazioni,   concernente   le   nuove  norme  in  materia  di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di accesso ai documenti
amministrativi;
    Vista  la  legge  10  aprile  1991,  n. 125,  concernente la pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;
    Vista  la  legge  5  febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli
articoli 4   e   20,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
concernente  l'assistenza,  l'integrazione  sociale e i diritti delle
persone handicappate;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati  membri  dell'U.E.  ai  posti  di  lavoro  presso  le pubbliche
amministrazioni;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, recante, tra
l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  ed  in  particolare  l'art. 3,  comma  7, il quale
prevede  che  tra  candidati  a  parita'  di  merito  e  di titoli di
preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta';
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto  il  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il
testo  unico  delle  disposizioni  legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita';
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   concernente  le  norme  generali
sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni
pubbliche;
    Vista  la legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005,
ed in particolare l'art. 1, comma 101;
    Visto  il  vigente  C.C.N.L.  - Comparto Universita' - siglato in
data 27 gennaio 2005;
    Visto  il  regolamento  che disciplina le modalita' di accesso ai
ruoli  a  tempo  indeterminato  del personale tecnico-amministrativo,
compresi  i  dirigenti,  presso  questo  Ateneo,  emanato con decreto
rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003;
    Visto  il  decreto direttoriale n. 249 del 14 luglio 2005, con il
quale,  e'  stato  autorizzato,  tra  l'altro,  l'assunzione  a tempo
indeterminato   di  due  unita'  di  personale  da  inquadrare  nella
categoria    D,    posizione   economica   D1,   dell'area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  per  le  esigenze degli
uffici  tecnici afferenti alla ripartizione tecnica e contrattuale di
questa  Universita', ed e' stata autorizzata, altresi', l'attivazione
delle  procedure  di  mobilita'  ex  art. 7  della  legge n. 3 del 16
gennaio  2003  ed  ex  art. 46 del C.C.N.L., Comparto Universita' del
9 agosto  2000, prevedendo che in caso di esito negativo delle stesse
venga emesso apposito bando di concorso;
    Vista la nota direttoriale prot. n. 27690 del 22 luglio 2005, con
la  quale e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 7 della
legge  16 gennaio  2003,  n. 3,  per  la copertura dei suindicati due
posti  di  categoria  D,  posizione  economica D1, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
    Vista  altresi' la nota direttoriale prot. n. 28061 del 26 luglio
2005,  con  la  quale  e' stata attivata la procedura di mobilita' ex
art. 46 del citato C.C.N.L. del Comparto Universita' per la copertura
dei predetti posti;
    Considerato  che  le  citate  procedure  di mobilita' hanno avuto
esito negativo;
    Accertato  che  non  esistono  graduatorie  di  analoghi concorsi
pubblici utili per la professionalita' sopra indicata;
    Vista   la   legge   del  12  marzo  1999,  n. 68,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro
dei  disabili  ed  in  particolare  l'art. 7,  comma 2, che dispone a
favore  di  tali  soggetti la statuizione di una riserva di posti nei
concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino
al 50% dei posti messi a concorso;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 333 del
10 ottobre  2000, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui
e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999;
    Visto  il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni  ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6,
che  prevede  l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa alla riserva
di  posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve
o  in  ferma  prefissata  di  durata  di  cinque anni delle tre forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali  ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora
tale  riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche'
da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva
relativa  ad  altri  concorsi  banditi  nella  stessa amministrazione
ovvero   ne   e'   prevista   l'utilizzazione   nell'ipotesi  in  cui
l'amministrazione  proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria
degli idonei;
    Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo
del  suddetto  decreto  legislativo  n. 215/2001,  ed  in particolare
l'art. 11  che  ricomprende  tra  i  beneficiari  della  sopraccitata
riserva  del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale
e  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno completato senza
demerito la ferma contratta;
    Considerato  che  ai  sensi  dell'art. 5,  commi  1 e 2, del gia'
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve
dei  posti,  previste  da  leggi  speciali  a  favore  di particolari
categorie  di  cittadini,  non  possono  complessivamente superare la
meta'  dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite
sia  necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua
in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla
riserva;
    Accertato  che  tale  riduzione proporzionale rende inoperante la
riserva  per  un  posto nei confronti dei soggetti beneficiari di cui
alla legge n. 68/1999;
    Accertato,  infine,  che  la riduzione proporzionale da' luogo ad
una  frazione  di  posto  pari  a  0,38 che si cumula alla precedente
frazione  di  posto  relativa ad altri concorsi banditi presso questa
Universita' pari a 0,80 per un totale di 1,18 determinando, pertanto,
la  riserva  di  un  posto nei confronti dei soggetti beneficiari del
sopra  menzionato  decreto  legislativo  n. 215/2001  e riportando un
residuo di 0,18 per i futuri concorsi;
    Vista  la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del
15 novembre   2000,   che  ha  confermato  il  disposto  del  decreto
direttoriale    n. 690   dell'11 novembre   1998,   con   particolare
riferimento  alla  devoluzione  al  dirigente  della ripartizione del
personale  della  competenza  all'emanazione  di atti e provvedimenti
relativi alle procedure di selezione del personale;
    Ritenuto  necessario  ed urgente provvedere alla copertura di due
posti  di  categoria  D,  posizione  economica D1, dell'area tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  per  le  esigenze degli
uffici  tecnici afferenti alla ripartizione tecnica e contrattuale di
questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di concorso
pubblico, per esami;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                         Indizione e riserve

    E'  indetto  il  concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo  indeterminato  di  due  posti di personale da inquadrare nella
categoria    D,    posizione   economica   D1,   dell'area   tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  per  le  esigenze degli
uffici  tecnici afferenti alla ripartizione tecnica e contrattuale di
questa  Universita',  di cui un posto riservato ai volontari in ferma
breve  o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze
armate,  congedati  senza  demerito,  anche  al  termine o durante le
eventuali  rafferme  contratte, nonche' agli ufficiali di complemento
in  ferma  biennale  e  gli  ufficiali  in ferma prefissata che hanno
completato  senza  demerito  la ferma contratta a norma dell'art. 18,
comma  6,  del  decreto  legislativo n. 215/2001, come modificato dal
decreto legislativo n. 236/2003.
    Coloro   che  intendano  avvalersi  della  riserva  prevista  dal
presente  articolo  devono  farne  espressa menzione nella domanda di
ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio.
    Nel  caso  in  cui  non vi siano aspiranti riservatari idonei, il
posto  sara'  libero  e  verra'  ricoperto utilizzando la graduatoria
generale di merito.
    L'Amministrazione  si riserva la facolta' di revocare il bando di
concorso,  di  sospendere  o  rinviare le prove concorsuali ovvero di
sospendere  o  non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione
di  esigenze  attualmente  non valutabili ne' prevedibili, nonche' in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le
universita'.