IL DIRIGENTE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l'altro, l'autonomia delle universita'; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, concernente la pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed in particolare gli articoli 4 e 20, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, le modalita' di svolgimento dei concorsi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 7, il quale prevede che tra candidati a parita' di merito e di titoli di preferenza e' preferito il candidato di piu' giovane eta'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, legge finanziaria 2005, ed in particolare l'art. 1, comma 101; Visto il vigente C.C.N.L. - Comparto Universita' - siglato in data 27 gennaio 2005; Visto il regolamento che disciplina le modalita' di accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, compresi i dirigenti, presso questo Ateneo, emanato con decreto rettorale n. 3119 del 18 agosto 2003; Visto il decreto direttoriale n. 249 del 14 luglio 2005, con il quale, e' stato autorizzato, tra l'altro, l'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli uffici tecnici afferenti alla ripartizione tecnica e contrattuale di questa Universita', ed e' stata autorizzata, altresi', l'attivazione delle procedure di mobilita' ex art. 7 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ed ex art. 46 del C.C.N.L., Comparto Universita' del 9 agosto 2000, prevedendo che in caso di esito negativo delle stesse venga emesso apposito bando di concorso; Vista la nota direttoriale prot. n. 27690 del 22 luglio 2005, con la quale e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per la copertura dei suindicati due posti di categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati; Vista altresi' la nota direttoriale prot. n. 28061 del 26 luglio 2005, con la quale e' stata attivata la procedura di mobilita' ex art. 46 del citato C.C.N.L. del Comparto Universita' per la copertura dei predetti posti; Considerato che le citate procedure di mobilita' hanno avuto esito negativo; Accertato che non esistono graduatorie di analoghi concorsi pubblici utili per la professionalita' sopra indicata; Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare l'art. 7, comma 2, che dispone a favore di tali soggetti la statuizione di una riserva di posti nei concorsi pubblici nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 10 ottobre 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui e' stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 68/1999; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 18, comma 6, che prevede l'elevazione al 30% dell'aliquota relativa alla riserva di posti nei pubblici concorsi a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali ferme contratte e il comma 7, il quale prevede che qualora tale riserva non possa operare integralmente o parzialmente, perche' da' luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi nella stessa amministrazione ovvero ne e' prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, modificativo del suddetto decreto legislativo n. 215/2001, ed in particolare l'art. 11 che ricomprende tra i beneficiari della sopraccitata riserva del 30% anche gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta; Considerato che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 le riserve dei posti, previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso e che se in relazione a tale limite sia necessaria una riduzione dei posti da riservare, questa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto alla riserva; Accertato che tale riduzione proporzionale rende inoperante la riserva per un posto nei confronti dei soggetti beneficiari di cui alla legge n. 68/1999; Accertato, infine, che la riduzione proporzionale da' luogo ad una frazione di posto pari a 0,38 che si cumula alla precedente frazione di posto relativa ad altri concorsi banditi presso questa Universita' pari a 0,80 per un totale di 1,18 determinando, pertanto, la riserva di un posto nei confronti dei soggetti beneficiari del sopra menzionato decreto legislativo n. 215/2001 e riportando un residuo di 0,18 per i futuri concorsi; Vista la nota della direzione amministrativa prot. n. 2979/C del 15 novembre 2000, che ha confermato il disposto del decreto direttoriale n. 690 dell'11 novembre 1998, con particolare riferimento alla devoluzione al dirigente della ripartizione del personale della competenza all'emanazione di atti e provvedimenti relativi alle procedure di selezione del personale; Ritenuto necessario ed urgente provvedere alla copertura di due posti di categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli uffici tecnici afferenti alla ripartizione tecnica e contrattuale di questa Universita', mediante emanazione di apposito bando di concorso pubblico, per esami; Decreta: Art. 1. Indizione e riserve E' indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze degli uffici tecnici afferenti alla ripartizione tecnica e contrattuale di questa Universita', di cui un posto riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta a norma dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 236/2003. Coloro che intendano avvalersi della riserva prevista dal presente articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena decadenza dal beneficio. Nel caso in cui non vi siano aspiranti riservatari idonei, il posto sara' libero e verra' ricoperto utilizzando la graduatoria generale di merito. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali ovvero di sospendere o non procedere all'assunzione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, l'assunzione di personale presso le universita'.