Art. 8.

                             Assunzione

    I  vincitori  del  concorso,  sempreche'  non  si verifichino gli
impedimenti  di cui all'art. 1 ultimo comma del presente bando, sara'
invitato   a   cura   dell'Amministrazione   a   stipulare  contratto
individuale  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nonche',  ai  sensi
dell'art. 46  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,  n. 445,  ad  attestare il possesso dei requisiti richiesti per
l'ammissione  al  concorso,  indicati all'art. 2 del presente bando e
precisamente:
      1) data e luogo di nascita;
      2) residenza;
      3) codice fiscale;
      4) cittadinanza;
      5) godimento dei diritti politici;
      6) propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
      7) titolo di studio richiesto per la partecipazione al presente
concorso;
      8)   eventuali   condanne   penali   riportate   e/o  eventuali
procedimenti penali in corso.
    Dalla  dichiarazione  deve  risultare  inoltre  che  i  requisiti
prescritti  erano  posseduti  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
    Ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre   2000,   n. 445,   i  vincitori  del  concorso  dovranno
attestare,  nei modi e nelle forme della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorieta', quanto segue:
      di  non  aver altri rapporti di impiego pubblico o privato e di
non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste
dall'art. 53  del  decreto  legislativo  n. 165/2001  ovvero dovranno
optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
      di  non  essere  stato  destituito,  dispensato  da  precedente
impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato  decaduto  da  un impiego statale, ai sensi dell'art. 127,
primo   comma,   lettera   d)  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'Amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.
71  del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    L'idoneita'  fisica  all'impiego dovra' essere attestata mediante
certificato  medico  rilasciato  da un medico militare o dal Servizio
sanitario  nazionale. Tale certificato non dovra' essere prodotto dai
vincitori   gia'  dipendenti  presso  una  pubblica  amministrazione.
Qualora  il  vincitore  sia  affetto  da  patologie o menomazioni, il
certificato  ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse
non  ne  riducano  l'attitudine  lavorativa.  Tale certificato medico
dovra'  essere  prodotto entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla  data  di  stipula  del contratto individuale di lavoro a tempo
indeterminato.  La mancata presentazione del certificato medico entro
il  succitato  termine  di  trenta  giorni  comportera' l'immediata e
automatica  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  senza  diritto di
preavviso,  fatta  salva  la  possibilita' di una proroga a richiesta
degli interessati nel caso di comprovato e giustificato impedimento.
    L'Amministrazione  si  riserva la facolta' di sottoporre a visita
medica  di  un  sanitario  di  propria fiducia il candidato vincitore
qualora lo ritenga necessario.
    I  vincitori  del presente concorso assumeranno servizio in prova
nella   categoria  D,  posizione  economica  D1,  dell'area  tecnica,
tecnico-scientifica  ed  elaborazione  dati,  con diritto al relativo
trattamento  economico,  oltre  gli assegni e le indennita' spettanti
per legge, in conformita' a quanto previsto dai vigenti CC.CC.NN.LL.,
comparto Universita'.
    In  caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
    La  sede  di assegnazione dei vincitori potra' essere individuata
presso ciascuna delle sedi ove sono ubicate le strutture dell'Ateneo,
compatibilmente  con  la  professionalita'  connessa al posto messo a
concorso.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di tre mesi e non puo' essere
rinnovato  o  prorogato  alla  scadenza.  Ai  fini del compimento del
periodo  di  prova  si  tiene  conto del solo servizio effettivamente
prestato. Decorsa la meta' del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna  delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza   obbligo  di  preavviso  ne'  di  indennita'  sostitutiva  del
preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento della comunicazione alla
controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.