Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi 1. I dottorandi, che non usufruiscono di borsa di studio, sono tenuti al versamento di tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato in due rate da versare con le seguenti scadenze: la prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio, dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione; la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 giugno 2006. 2. Ogni anno le tasse ed i contributi universitari, inclusa la tassa regionale suddetta, possono variare su delibera degli organi competenti.