Art. 10.

          Contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi

    1.  I  dottorandi,  che non usufruiscono di borsa di studio, sono
tenuti  al  versamento  di  tasse  e  contributi  per  l'accesso e la
frequenza  ai  corsi  di  dottorato  in  due  rate  da versare con le
seguenti scadenze:
      la  prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio,
dovranno essere versate all'atto dell'iscrizione;
      la seconda rata dovra' essere versata entro il 30 giugno 2006.
    2.  Ogni  anno  le tasse ed i contributi universitari, inclusa la
tassa  regionale  suddetta,  possono variare su delibera degli organi
competenti.