Art. 11. Svolgimento dei corsi 1. I dottorandi sono tenuti allo svolgimento, a tempo pieno, della loro attivita' curriculare secondo le modalita' stabilite dal collegio dei docenti. 2. I dottorandi possono essere inseriti, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l'Ateneo congruenti con il loro percorso formativo. 3. I dottorandi possono svolgere attivita' di supporto alla didattica ai sensi dell'art. 33 dello Statuto previo consenso del collegio dei docenti. 4. E' consentita la sospensione dal corso esclusivamente per i periodi relativi ai seguenti casi, debitamente documentati: maternita', malattia, servizio militare o civile, frequenza di un master universitario. Il recupero del periodo di sospensione avverra' a fine corso. Il dottorando, qualora il recupero non avvenga in tempo utile, sosterra' l'esame finale con i dottorandi del ciclo successivo. La sospensione dal corso di durata superiore a trenta giorni comporta l'immediata sospensione della borsa. 5. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, nel caso di sospensione del corso di dottorato per la frequenza di un master universitario, il dottorando, nel manifestare l'interesse a sospendere l'attivita', ne indica, altresi', il termine finale. Per questa fattispecie il periodo di sospensione non puo' essere inferiore a nove mesi. 6. I dottorandi devono presentare, ogni anno, una dettagliata relazione scritta sull'attivita' svolta al collegio dei docenti (o al comitato di indirizzo, ove presente) ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dallo stesso. Il collegio, sentito anche il tutore e, ove presente, il comitato di indirizzo, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.