Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    1.  Il titolo di dottore di ricerca si consegue a conclusione del
corso, con il superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto
una sola volta.
    2.  Le  commissioni  giudicatrici dell'esame finale sono nominate
dal  rettore  per  ogni  corso  di  dottorato  di  ricerca o, qualora
attivato,  per ogni indirizzo di dottorato, in conformita' ai vigenti
regolamenti.