Art. 4.

                       Procedure di ammissione

    1.  La  valutazione  comparativa  per  l'ammissione  ai  corsi di
dottorato   di   ricerca   e'   intesa  ad  accertare  principalmente
l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica.
    2.  Detta  valutazione avviene sulla base dei criteri di giudizio
definiti   da   ciascuna   commissione   giudicatrice   nel  rispetto
dell'articolo  seguente.  Per  tutti  i concorsi di accesso per esami
valgono, inoltre, le disposizioni dei commi successivi.
    3.  La  valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto
teorico  e/o  pratico  ed  in un colloquio. Il colloquio comprende la
discussione  della  prima  prova e l'illustrazione delle attivita' di
ricerca   d'interesse  per  il  candidato,  anche  sulla  base  delle
attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum.
    4.  Il  giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai
candidati  la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli
ammessi alla prova orale.
    5.  E'  ammesso  al  colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore ai 40/60.
    6.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    7. Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare
la conoscenza di una lingua straniera (il livello di conoscenza della
lingua straniera non incide sul punteggio complessivo).
    8.  Nel  caso  di  pari merito le borse sono assegnate secondo la
valutazione  della  situazione  economica,  ai  sensi del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 9 aprile 2001, mentre per i
posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'.
    9.  Per  sostenere  le prove i candidati dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di identita':
      a) carta d'identita';
      b) patente di guida;
      c) passaporto;
      d) tessera postale;
      e) porto d'armi.