Art. 4. Procedure di ammissione 1. La valutazione comparativa per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e' intesa ad accertare principalmente l'attitudine dei candidati alla ricerca scientifica. 2. Detta valutazione avviene sulla base dei criteri di giudizio definiti da ciascuna commissione giudicatrice nel rispetto dell'articolo seguente. Per tutti i concorsi di accesso per esami valgono, inoltre, le disposizioni dei commi successivi. 3. La valutazione comparativa consiste in una prova a contenuto teorico e/o pratico ed in un colloquio. Il colloquio comprende la discussione della prima prova e l'illustrazione delle attivita' di ricerca d'interesse per il candidato, anche sulla base delle attivita' pregresse dichiarate nel curriculum vitae et studiorum. 4. Il giorno della prova scritta la commissione comunichera' ai candidati la data in cui potranno prendere visione dell'elenco degli ammessi alla prova orale. 5. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore ai 40/60. 6. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 7. Nel corso del colloquio il candidato dovra' inoltre dimostrare la conoscenza di una lingua straniera (il livello di conoscenza della lingua straniera non incide sul punteggio complessivo). 8. Nel caso di pari merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, mentre per i posti senza borsa viene data preferenza al piu' giovane di eta'. 9. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera postale; e) porto d'armi.