Art. 5. Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 1. Il rettore, su proposta del collegio dei docenti nomina, con proprio decreto, la commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati. Detta commissione e' composta da tre membri scelti tra professori universitari e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. 2. Ciascuna commissione giudicatrice fissa i criteri di valutazione prima di prendere visione delle domande e della documentazione trasmessa dai candidati. 3. Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta' o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova. 4. Espletate le prove di concorso la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove. Per i corsi di cui all'art. 1, comma 2, la graduatoria e' redatta sulla base della valutazione dei titoli. 5. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche esclusivamente nei seguenti modi: affissione all'albo dei Dipartimenti/struttura di ricerca di afferenza; affissione all'albo del Servizio Mobilita' Internazionale e Alta Formazione Settore VIII. 5. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.