Art. 5.

             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

    1.  Il  rettore, su proposta del collegio dei docenti nomina, con
proprio   decreto,   la   commissione  incaricata  della  valutazione
comparativa  dei  candidati.  Detta  commissione  e'  composta da tre
membri  scelti tra professori universitari e ricercatori universitari
di  ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.
    2.   Ciascuna   commissione   giudicatrice  fissa  i  criteri  di
valutazione   prima   di  prendere  visione  delle  domande  e  della
documentazione trasmessa dai candidati.
    3.  Alla fine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione
giudicatrice    forma   l'elenco   dei   candidati   esaminati,   con
l'indicazione  dei  voti  riportati  da  ciascuno nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della facolta'
o del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
    4.  Espletate  le  prove  di  concorso  la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati  da  ciascun  candidato nelle singole prove. Per i corsi di
cui  all'art. 1,  comma 2, la graduatoria e' redatta sulla base della
valutazione dei titoli.
    5.    Le    graduatorie   definitive   saranno   rese   pubbliche
esclusivamente nei seguenti modi:
      affissione  all'albo  dei  Dipartimenti/struttura di ricerca di
afferenza;
      affissione  all'albo  del  Servizio  Mobilita' Internazionale e
Alta Formazione Settore VIII.
    5. Non saranno inviate comunicazioni a domicilio.