Art. 6. Ammissione ai corsi 1. I candidati sono ammessi ai corsi, eventualmente articolati in indirizzi, secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. 2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva in piu' corsi di dottorati o indirizzi di dottorato devono esercitare l'opzione per uno di essi. 3. I posti, con o senza borsa, riservati in favore di cittadini non comunitari che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi a quelli disponibili per gli italiani ed gli altri cittadini comunitari. 4. I titolari di assegni di ricerca utilmente collocati nella graduatoria definitiva sono ammessi ai corsi senza titolarita' di borsa di studio conservando l'assegno di ricerca. In ogni caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore al numero complessivo di posti disponibili.