Art. 6.

                         Ammissione ai corsi

    1. I candidati sono ammessi ai corsi, eventualmente articolati in
indirizzi,  secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso.
    2.   I   candidati   classificatisi   in  posizione  utile  nella
graduatoria  definitiva  in  piu'  corsi  di dottorati o indirizzi di
dottorato devono esercitare l'opzione per uno di essi.
    3.  I  posti, con o senza borsa, riservati in favore di cittadini
non comunitari che non siano assegnati, vanno ad aggiungersi a quelli
disponibili per gli italiani ed gli altri cittadini comunitari.
    4.  I  titolari  di  assegni di ricerca utilmente collocati nella
graduatoria  definitiva  sono  ammessi  ai corsi senza titolarita' di
borsa di studio conservando l'assegno di ricerca.
    In  ogni  caso, il totale degli ammessi non puo' essere superiore
al numero complessivo di posti disponibili.