Art. 8. Rinunce e divieti 1. Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione con le modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7 saranno considerati rinunciatari. 2. I posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria generale di merito con le modalita' successivamente comunicate agli interessati. 3. E' vietata la contemporanea iscrizione ad altro corso di studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'. 4. Il mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo ovvero il provvedimento di esclusione per gravi inadempienze o per risultati insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca, in relazione alle modalita' stabilite dal collegio dei docenti, comportano la revoca della borsa con obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente. 5. Il dottorando che rinuncia, per superamento del limite di reddito, alla fruizione della borsa di studio durante l'anno e prosegue il corso di studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno. 6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione del corso di dottorato ha diritto alla corresponsione della borsa proporzionalmente al periodo di attivita', a condizione che il collegio dei docenti attesti il regolare e proficuo svolgimento dell'attivita' fino al momento della rinuncia. 7. Coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti, fermo restando la responsabilita' penale per l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.