Art. 8.

                          Rinunce e divieti

    1.  Coloro  che non avranno provveduto a regolarizzare la propria
iscrizione  con  le  modalita' ed entro i termini indicati all'art. 7
saranno considerati rinunciatari.
    2.  I  posti  vacanti  saranno  assegnati  ad altri aspiranti che
seguono  nella  graduatoria  generale  di  merito  con  le  modalita'
successivamente comunicate agli interessati.
    3.  E'  vietata  la  contemporanea  iscrizione  ad altro corso di
studio che rilascia un titolo accademico, anche di altra Universita'.
    4.  Il  mancato conseguimento dell'ammissione all'anno successivo
ovvero  il  provvedimento  di esclusione per gravi inadempienze o per
risultati  insufficienti nello svolgimento dell'attivita' di ricerca,
in  relazione  alle  modalita'  stabilite  dal  collegio dei docenti,
comportano  la  revoca  della  borsa  con obbligo di restituzione dei
ratei gia' percepiti per la frequenza dell'anno corrente.
    5.  Il  dottorando  che  rinuncia,  per superamento del limite di
reddito,  alla  fruizione  della  borsa  di  studio  durante l'anno e
prosegue  il  corso  di  studi, e' tenuto alla restituzione dei ratei
gia' percepiti corrispondenti allo stesso anno.
    6. Il dottorando fruitore di borsa che rinuncia alla prosecuzione
del  corso  di  dottorato  ha diritto alla corresponsione della borsa
proporzionalmente  al  periodo  di  attivita',  a  condizione  che il
collegio  dei  docenti  attesti  il  regolare  e proficuo svolgimento
dell'attivita' fino al momento della rinuncia.
    7.  Coloro  che  avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno
dichiarati  decaduti,  fermo  restando  la responsabilita' penale per
l'ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.