Art. 9. Borse di studio 1. Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine della graduatoria definitiva. 2. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla tipologia delle borse disponibili, di esercitare opzione tra le diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa. 3. In caso di parita' di voti prevale la valutazione della situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 4. In ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta. 5. E' vietata la contemporanea fruizione di altre borse di studio, tranne quelle concesse da istituzioni italiane o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei dottorandi. 6. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.562,00, assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. 7. L'importo della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per periodi di soggiorno all'estero. Al dottorando spetta, inoltre, nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al costo piu' economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono superare complessivamente la meta' della durata del corso. 8. Alle borse di studio si applicano le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984 n. 476.