Art. 9.

                           Borse di studio

    1.  Le  borse  di  studio  sono  assegnate secondo l'ordine della
graduatoria definitiva.
    2.   I   candidati   classificatisi   in  posizione  utile  nella
graduatoria  definitiva hanno facolta', in relazione al numero e alla
tipologia  delle  borse  disponibili,  di  esercitare  opzione tra le
diverse borse secondo l'ordine della graduatoria stessa.
    3.  In  caso  di  parita'  di  voti  prevale la valutazione della
situazione  economica,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    4.  In  ogni caso, chi abbia usufruito di una borsa di studio per
un  corso  di dottorato, anche per un solo anno, non puo' fruirne una
seconda volta.
    5.  E'  vietata  la  contemporanea  fruizione  di  altre borse di
studio,  tranne  quelle  concesse da istituzioni italiane o straniere
utili   ad   integrare,  con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei dottorandi.
    6.  L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.562,00,
assoggettabile   al  contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata.
    7.  L'importo  della borsa di dottorato e' maggiorato del 50% per
periodi  di  soggiorno  all'estero.  Al  dottorando  spetta, inoltre,
nell'arco del triennio, il rimborso di un biglietto di viaggio a/r al
costo  piu'  economico. I periodi di soggiorno all'estero non possono
superare complessivamente la meta' della durata del corso.
    8.  Alle  borse di studio si applicano le disposizioni in materia
di  agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984
n. 476.