Art. 2.

                       Requisiti di ammissione

    I  candidati, ai fini della partecipazione al concorso in oggetto
devono  possedere,  alla  data di scadenza del bando, come fissata al
successivo  art. 3,  i  requisiti  generali  e  specifici  di seguito
indicati:

                         Requisiti generali.

    Titolo di studio:
      a) laurea in giurisprudenza conseguita ai sensi della normativa
previgente  il  decreto  ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ovvero
laurea specialistica in giurisprudenza classe 22/S-Giurisprudenza;
      b) abilitazione  all'esercizio  della  professione forense, con
anzianita'  di  iscrizione  all'Albo  o  elenchi speciali allo stesso
annessi da almeno dieci anni.

                        Requisiti specifici.

      a) essere  dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche,
che  abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di  servizio, svolti in
posizioni  funzionali  per  l'accesso  alle  quali  e'  richiesto  il
possesso   del   diploma   di   laurea.   Per   i   dipendenti  delle
amministrazioni  statali  reclutati  a  seguito di corso-concorso, il
periodo di servizio e' ridotto a quattro anni.
    Ovvero
      b) essere  in  possesso  della qualifica di dirigente in enti e
strutture   pubbliche   non  ricomprese  nel  campo  di  applicazione
dell'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ed avere svolto per almeno tre anni le funzioni dirigenziali.
    Ovvero
      c) avere  ricoperto  incarichi  dirigenziali in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni.
    Ovvero
      d) essere  in  possesso  di uno dei seguenti titoli: diploma di
specializzazione,     dottorato     di    ricerca,    altro    titolo
post-universitario  rilasciato  da  istituti  universitari italiani o
stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni  formative  pubbliche o
private.
    Ovvero
      e) essere in possesso della qualifica di dirigente in strutture
private   ed   avere  svolto  per  almeno  cinque  anni  le  funzioni
dirigenziali.
    Tutti  gli  incarichi  dirigenziali devono essere stati conferiti
con  provvedimento formale dell'autorita' competente in base a quanto
prevedono  gli  ordinamenti dell'amministrazione o dell'ente al quale
il candidato appartiene.
    Lo  svolgimento  di funzioni e incarichi dirigenziali di cui alle
lettere  b),  c)  ed  e)  e'  comprovato dalla direzione di strutture
organizzative  complesse,  dalla  programmazione, dal coordinamento e
controllo  delle  attivita'  degli  uffici sottoposti, dalla gestione
autonoma   di   risorse   umane,  strumentali  ed  economiche,  dalla
definizione  di  obiettivi e standard di prestazione e qualita' delle
attivita'  delle  strutture sottordinate, nell'ambito di finalita' ed
obiettivi  generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali di
livello  superiore  o  dagli organi di governo dell'amministrazione o
della struttura di appartenenza del candidato.
    Coloro  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio all'estero
dovranno  dichiarare  l'avvenuto  riconoscimento  di  equipollenza al
titolo  di  studio italiano in base ad accordi internazionali, ovvero
con  le  modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933
n. 1592.
      f) cittadinanza   italiana   o   di   uno  degli  stati  membri
dell'Unione europea;
      g) se  cittadini  italiani  essere  in  posizione  regolare nei
confronti dell'obbligo di leva;
      h) se   cittadini   degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,
comprovare  il  godimento  dei  diritti civili e politici anche nello
Stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana.
    Non  possono  partecipare alla selezione coloro che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti da altro impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.
    L'esclusione   dalla   selezione,   per   difetto  dei  requisiti
prescritti,  puo'  essere  disposta  in qualsiasi momento con decreto
motivato del Rettore.