Art. 5. Commissione giudicatrice La commissione giudicatrice e' nominata con decreto del rettore ed e' composta da un numero dispari di membri di cui uno con funzioni di Presidente. Il Presidente e' scelto fra i professori universitari di ruolo, i magistrati amministrativi, ordinari, contabili, gli avvocati dello Stato e i dirigenti. I componenti sono scelti tra i professori di ruolo, tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di concorso, o tra dirigenti. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla categoria D.