Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    La  commissione  giudicatrice e' nominata con decreto del rettore
ed e' composta da un numero dispari di membri di cui uno con funzioni
di Presidente.
    Il Presidente e' scelto fra i professori universitari di ruolo, i
magistrati  amministrativi,  ordinari,  contabili, gli avvocati dello
Stato e i dirigenti.
    I  componenti  sono scelti tra i professori di ruolo, tra esperti
di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di concorso, o tra
dirigenti.
    Le  funzioni  di segretario sono svolte da personale appartenente
alla categoria D.