Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto la selezione e i candidati dichiarati vincitori, verra' stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per una durata pari a 18 mesi. I candidati risultati vincitori saranno invitati, a mezzo telegramma, ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti per la categoria per la quale sono risultati vincitori. Contestualmente sara' stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Entro trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre la documentazione di cui al successivo art. 11. Scaduto inutilmente il suddetto termine - fatta salva la possibilita' di una sua proroga, a richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento - il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata. Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro. A ciascun vincitore della selezione verra' corrisposto, a mese maturato, il trattamento economico previsto dalle relative tabelle inserite nei C.C.N.L. vigenti.