Art. 10.

       Costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato

    Tra l'amministrazione universitaria che ha indetto la selezione e
i  candidati  dichiarati  vincitori, verra' stipulato un contratto di
lavoro  a  tempo  determinato,  con rapporto di lavoro subordinato di
diritto  privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per una durata
pari a 18 mesi.
    I   candidati  risultati  vincitori  saranno  invitati,  a  mezzo
telegramma,  ad  assumere  servizio,  con riserva di accertamento dei
requisiti  prescritti  per  la  categoria per la quale sono risultati
vincitori.
    Contestualmente  sara'  stipulato  il  contratto  individuale  di
lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
    Entro  trenta  giorni  dalla  stipula  del  contratto i vincitori
dovranno produrre la documentazione di cui al successivo art. 11.
    Scaduto   inutilmente  il  suddetto  termine  -  fatta  salva  la
possibilita'  di  una  sua proroga, a richiesta dell'interessato, nel
caso di comprovato impedimento - il rapporto di lavoro si risolve con
decorrenza immediata.
    Il  vincitore  che  senza  comprovato  e  giustificato  motivo di
impedimento  non  assuma  servizio entro il termine stabilito, decade
dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro.
    A  ciascun  vincitore  della selezione verra' corrisposto, a mese
maturato,  il  trattamento  economico previsto dalle relative tabelle
inserite nei C.C.N.L. vigenti.