Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per   l'ammissione  alla  procedura  selettiva  e'  richiesto  il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale;
      b) eta' non inferiore agli anni 18;
      c) cittadinanza  italiana ovvero la cittadinanza di altro Stato
membro dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      d) godimento dei diritti politici;
      e) idoneita' fisica all'impiego;
      f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.
    Non  possono  accedere agli impieghi coloro i quali siano esclusi
dall'elettorato   attivo  politico  e  coloro  i  quali  siano  stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  licenziati  da  un impiego statale ai sensi dei vigenti
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  dei  vari  comparti del
personale   delle  amministrazioni  pubbliche,  per  aver  conseguito
l'impiego  mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con
mezzi fraudolenti.
    I   cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono
possedere i seguenti requisiti:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione di equipollenza
dell'eventuale  titolo di studio conseguito all'estero, devono essere
posseduti   alla   data   di  scadenza  del  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda di ammissione.
    I candidati sono ammessi alla procedura selettiva, con riserva di
ogni   accertamento  dei  requisiti  prescritti.  L'esclusione  dalla
selezione  per  difetto dei requisiti stessi, puo' essere disposta in
qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell'amministrazione.
    L'amministrazione garantisce pari opportunita' fra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.