Art. 7.

                       Graduatoria provvisoria

    Espletate  le  prove  della  procedura  selettiva, la commissione
forma la graduatoria generale di merito provvisoria.
    La  graduatoria verra' formata secondo l'ordine decrescente della
votazione  complessiva,  costituita  dalla somma della media dei voti
riportati  nelle  prove  scritte  e  della votazione conseguita nella
prova  orale.  A  parita'  di  punteggio i candidati saranno indicati
seguendo l'ordine alfabetico.