Art. 9.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

    Sulla base della graduatoria generale di merito provvisoria e con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 8  del  presente  decreto si provvede con decreto rettorale
all'approvazione   della  graduatoria  generale  definitiva  ed  alla
dichiarazione dei vincitori.
    Tale  provvedimento  conclude  la procedura selettiva e della sua
pubblicazione  all'albo  del  rettorato  sara' data notizia, mediante
avviso,  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dalla data di
pubblicazione  del  predetto  avviso  decorre  il termine di sessanta
giorni   per   impugnare  l'atto  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria
amministrativa  e  il  termine  di  centoventi giorni per esperire il
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
    La graduatoria stessa rimane efficace per un biennio.
    Non  si  da'  luogo  a  dichiarazioni di idoneita' alla procedura
selettiva.