Art. 9. Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Sulla base della graduatoria generale di merito provvisoria e con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 8 del presente decreto si provvede con decreto rettorale all'approvazione della graduatoria generale definitiva ed alla dichiarazione dei vincitori. Tale provvedimento conclude la procedura selettiva e della sua pubblicazione all'albo del rettorato sara' data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorre il termine di sessanta giorni per impugnare l'atto dinanzi all'autorita' giudiziaria amministrativa e il termine di centoventi giorni per esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato. La graduatoria stessa rimane efficace per un biennio. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' alla procedura selettiva.