Art. 15. Disposizioni finali Le procedure di reclutamento si conformano ai principi fissati dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35, si applica la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. Al contrattista si applicano le disposizioni di legge, le normative dell'Unione europea, il regolamento del personale del Consiglio nazionale delle ricerche (decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005 prot. n. 0025035) e il Contratto collettivo di lavoro del Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione vigente. San Giuliano Milanese, 30 settembre 2005 Il direttore: Esposti